Corte di giustizia, Sentenza C-177/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 marzo 2023. — JA contro Wurth Automotive GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di “consumatore” – Comportamento della persona rivendicante la qualità di consumatore idoneo a suscitare nella controparte contrattuale l’impressione che ella agisce a fini professionali. — Causa C-177/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la nozione di "consumatore" nel regime di competenza del regolamento Bruxelles I bis in una controversia sulla garanzia per vizi occulti di un’automobile. Ribadisce che conta la finalità del contratto e non il fatto che l’attività svolta dalla persona sia autonoma o dipendente. Precisa inoltre che il comportamento della persona può incidere sulla percezione della controparte e, in certe circostanze, impedire l’applicazione della tutela consumatoriale. Infine, la valutazione delle prove e del beneficio del dubbio resta disciplinata dal diritto processuale nazionale.
Nozione di "consumatore" ai fini della competenza speciale del regolamento Bruxelles I bis: rilevanza della finalità del contratto e del comportamento che possa far apparire la persona come operatore professionale
La questione giuridica
Se, per qualificare come "consumatore" ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 una persona che ha concluso un contratto rientrante nell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), occorra considerare: la finalità privata o professionale del contratto e la natura autonoma o subordinata dell’attività svolta; se contino le circostanze successive, come la rivendita del bene e l’eventuale profitto; se sia rilevante il comportamento che può aver indotto la controparte a ritenere la persona un imprenditore; e quale ruolo abbia l’incertezza probatoria sulle circostanze della conclusione del contratto.
Principio di diritto
Ai fini della competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori, la qualifica di "consumatore" dipende esclusivamente dalla finalità perseguita con il contratto concreto, ossia dall’uso privato oppure professionale del bene, senza che rilevi se l’attività della persona sia autonoma o subordinata. Tuttavia, se gli elementi oggettivi non consentono da soli di stabilire tale finalità, il giudice può tenere conto del comportamento della persona che invochi la qualità di consumatore quando esso abbia potuto creare nella controparte, in buona fede, l’impressione che agisse a fini professionali; in tal caso, la tutela degli articoli 17 e 18 può essere esclusa. Le circostanze dubbie della conclusione del contratto e il valore delle prove sono apprezzati secondo il diritto nazionale, che regola anche l’eventuale beneficio del dubbio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 18, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
Nozione di "consumatore" e competenza nei contratti di vendita di beni
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Salzburg in una controversia tra una cittadina austriaca e una società tedesca relativa a un’azione per vizi occulti di un’automobile. Il tema centrale è l’applicazione degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale nei contratti conclusi dai consumatori.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente aveva acquistato un veicolo tramite l’intervento del suo partner, concessionario di automobili, che aveva negoziato con la venditrice usando un indirizzo professionale e aveva trasmesso il contratto. Nel contratto compariva la designazione dell’acquirente come "società JA" e una clausola che indicava un’operazione tra professionisti, senza reso e senza garanzia; la ricorrente aveva firmato senza contestazioni. Dopo l’acquisto, il partner aveva chiesto se fosse possibile indicare l’IVA in fattura e il veicolo era stato poi rivenduto con profitto. Il giudice nazionale si è chiesto se, nonostante tali circostanze, la ricorrente potesse invocare la qualifica di consumatrice per radicare la competenza dei giudici austriaci.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, che definisce l’ambito dei contratti conclusi dai consumatori;
- l’articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che attribuisce al consumatore la possibilità di agire davanti ai giudici del proprio domicilio;
- la regola generale dell’articolo 4, paragrafo 1, e la competenza speciale dell’articolo 7, punto 1, del regolamento, richiamate come sfondo sistematico.
Questioni pregiudiziali esaminate
Il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi:
- se la nozione di consumatore dipenda dalla natura autonoma o subordinata dell’attività della persona;
- se contino lo scopo privato o professionale del bene acquistato, la successiva rivendita e il profitto;
- se rilevi il fatto che il contratto indicasse l’acquirente come imprenditore e che il partner abbia agito come intermediario professionale;
- se, quando alcuni elementi non siano accertabili con sufficiente precisione, debba essere favorito il soggetto che invoca la qualità di consumatore.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che la nozione di consumatore, ai fini degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012, va interpretata restrittivamente e in relazione al contratto specifico. Conta la finalità perseguita con quel contratto: la persona è consumatore se agisce per bisogni privati e non nell’ambito della propria attività professionale; in caso di uso misto, la componente professionale deve essere marginale. La natura dell’attività svolta dalla persona, autonoma o subordinata, non è invece decisiva.
Quanto al comportamento della persona, la Corte ammette che il giudice possa considerare se la condotta abbia indotto la controparte, in buona fede, a credere che l’acquisto fosse professionale. Possono essere indizi rilevanti la mancata contestazione di clausole che qualificano l’acquirente come imprenditore, l’intervento di un intermediario del settore e la richiesta di indicare l’IVA in fattura. La rivendita successiva del bene e l’eventuale profitto non appaiono di per sé decisivi, ma possono essere valorizzati nella valutazione complessiva.
Sulla prova, la Corte precisa che il regolamento 1215/2012 non armonizza le regole probatorie: spetta al giudice nazionale valutare il valore delle informazioni disponibili secondo il proprio diritto processuale, compreso l’eventuale beneficio del dubbio. La giurisprudenza precedente sul beneficio del dubbio non impone un automatismo favorevole al soggetto che si dichiari consumatore in ogni circostanza.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che:
- per stabilire se una persona sia consumatore, occorre guardare alla finalità attuale o futura del contratto, non alla natura autonoma o subordinata della sua attività;
- può essere considerato il comportamento che abbia fatto apparire alla controparte, in buona fede, un’operazione professionale;
- quando alcuni elementi non siano accertabili in modo giuridicamente adeguato, la questione del valore probatorio e del beneficio del dubbio è rimessa al diritto nazionale.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma che, in materia di competenza consumeristica, non basta invocare la qualità soggettiva di privato: occorre che il contratto sia effettivamente destinato a un uso privato o comunque non professionale. Per operatori e difensori, assume rilievo anche la documentazione contrattuale e il comportamento tenuto nella fase negoziale, perché può incidere sulla possibilità di beneficiare del foro del consumatore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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