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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23749/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La curatela fallimentare aveva chiesto il rimborso IVA per il periodo d'imposta 2014 e, a seguito dell'invito dell'Ufficio a produrre documentazione relativa ai periodi 2010-2013, era stata destinataria di tre avvisi di accertamento per gli anni 2011, 2012 e 2013, con recupero di IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva proceduto a rideterminazione induttiva del reddito d'impresa, ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, per plurime irregolarità contabili e per la mancata tenuta o produzione di scritture obbligatorie, in particolare libro inventari e distinta delle rimanenze. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR aveva accolto solo con riguardo al 2013 e respinto per 2011 e 2012. In cassazione la curatela deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omesso esame di fatti decisivi idonei a escludere il maggior reddito presunto; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e art. 2697 c.c., per non avere la CTR considerato gli elementi probatori offerti dalla contribuente. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando per il 2013 la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e l'omessa considerazione di fatti decisivi, tra cui cessioni in evasione, criterio di calcolo del reddito e acquisti di merci e materie prime nell'anno 2013.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della curatela, ritenendo infondati o inammissibili i tre motivi. Ha invece accolto i due motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia, perché la CTR, limitatamente al 2013, aveva escluso la legittimità dei recuperi in modo apodittico, senza esporre una vera motivazione e senza confrontarsi con le circostanze dedotte dall'Ufficio. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere idonea a rendere percepibile la ratio decidendi; la censura di motivazione apparente è infondata se il percorso argomentativo è comprensibile.

  • art. 61, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza, ma non ritenuto violato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza motivazionale.

  • art. 111, commi 6 e 7, Cost.

    La decisione deve essere motivata; nel caso concreto la CTR ha assolto tale dovere per gli anni 2011 e 2012, ma non per il 2013.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come paradigma del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato per omesso esame di fatti decisivi richiede la specifica indicazione del fatto decisivo e della sua effettiva decisività.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso o disapplichi la regola del prudente apprezzamento; non basta contestare il cattivo esercizio del merito.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo in presenza di inattendibilità complessiva delle scritture contabili o di omessa/irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

  • artt. 13, 14 e 15 d.P.R. n. 600/1973

    Le scritture inventariali e la documentazione sulle rimanenze sono obbligatorie; in mancanza, l'Ufficio può utilizzare dati raccolti e procedere induttivamente.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    "l'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario"

    La mancata produzione delle distinte delle rimanenze legittima l'accertamento induttivo e impedisce la ricostruzione analitica dei ricavi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova, ma la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una nuova valutazione del merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale dall'Agenzia in relazione al giudicato, ma la Corte decide sulla base del difetto di motivazione della CTR sul 2013.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale insieme al giudicato formale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento induttivo.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono sorreggere l'accertamento induttivo se gravi, precise e concordanti, specie in presenza di scritture inattendibili.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte valorizza soprattutto il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per la statuizione sui presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In presenza di omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino e di mancata produzione dell'inventario analitico delle rimanenze, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito d'impresa sulla base di dati e presunzioni semplici.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza d'appello consente di individuare chiaramente la ratio decidendi e i passaggi logici essenziali posti a base della decisione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica individuazione del fatto decisivo omesso e della sua effettiva idoneità a mutare l'esito della lite; non è sufficiente una critica generica alla valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto o disapplica la regola del prudente apprezzamento; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella selezione delle prove e nella ricostruzione dei fatti, salvo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione.
  • Se la CTR omette di esplicitare le ragioni del proprio convincimento e non si confronta con le circostanze decisive dedotte dall'Ufficio, la sentenza è cassabile per difetto di motivazione sul punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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