Corte di giustizia, Sentenza C-477/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023. — IH contro MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore – Obbligo di concedere il riposo giornaliero – Modalità di concessione. — Causa C-477/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la direttiva 2003/88 tutela separatamente il riposo giornaliero e quello settimanale. Il primo non è incluso nel secondo e deve essere garantito anche quando il diritto nazionale o un contratto collettivo prevedano un riposo settimanale più ampio del minimo UE. Inoltre, il riposo giornaliero va riconosciuto subito dopo un periodo di lavoro e, se segue al riposo settimanale, deve precederlo.
Riposo giornaliero e riposo settimanale: il riposo giornaliero ex direttiva 2003/88 non è assorbito dal riposo settimanale e deve essere concesso autonomamente, anche quando il lavoratore fruisce del riposo settimanale.
La questione giuridica
Se gli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che: (i) il riposo giornaliero faccia parte del riposo settimanale; (ii) il riposo settimanale consista solo nella durata minima di 35 ore consecutive; (iii) quando il diritto nazionale o un contratto collettivo prevedano un riposo settimanale più ampio, occorra comunque aggiungere il riposo giornaliero; (iv) il lavoratore abbia diritto al riposo giornaliero anche se non è previsto un nuovo turno nelle 24 ore successive; (v) il riposo giornaliero debba precedere il riposo settimanale.
Principio di diritto
Il riposo giornaliero garantito dall'articolo 3 della direttiva 2003/88 costituisce un diritto autonomo e distinto dal riposo settimanale di cui all'articolo 5: non si confonde con esso né vi è assorbito, ma si aggiunge al periodo di riposo settimanale. Pertanto, anche se la normativa nazionale o il contratto collettivo prevedono un riposo settimanale più lungo del minimo europeo, il lavoratore deve beneficiare separatamente del riposo giornaliero, che va concesso immediatamente dopo un periodo di lavoro e, se il riposo giornaliero è contiguo al riposo settimanale, deve precedere quest'ultimo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 3, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 5, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 15, direttiva 2003/88/CE
Riposo giornaliero e riposo settimanale nella direttiva 2003/88/CE
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc, Ungheria) in una controversia tra un macchinista ferroviario e il datore di lavoro, relativa alla corretta concessione del riposo giornaliero in rapporto al riposo settimanale. La Corte interpreta gli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88/CE alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.
Fatti e procedimento principale
IH, dipendente di MÁV-START, era soggetto a un contratto collettivo che prevedeva un riposo giornaliero di dodici ore e un riposo settimanale di almeno quarantotto ore, riducibile a quarantadue ore in base al sistema di programmazione dell'orario. In concreto, quando gli veniva concesso il riposo settimanale o le ferie, non gli venivano riconosciuti né il riposo giornaliero né il tempo di spostamento. IH ha quindi chiesto il pagamento di una retribuzione asseritamente non corrisposta, sostenendo di avere diritto al riposo giornaliero immediatamente prima o dopo il riposo settimanale o le ferie.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che riconosce il diritto di ogni lavoratore a periodi di riposo giornaliero e settimanale;
- la direttiva 2003/88/CE, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 1, sul contenuto minimo di tutela in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;
- articolo 3, sul riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive in ogni periodo di 24 ore;
- articolo 5, sul riposo settimanale minimo di 24 ore, cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero;
- articolo 15, che consente disposizioni più favorevoli. La sentenza considera anche le norme ungheresi sul riposo giornaliero e settimanale e il contratto collettivo applicabile, ma chiarisce che la nozione di riposo settimanale va interpretata in modo autonomo nel diritto dell'Unione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se il riposo giornaliero faccia parte del riposo settimanale;
- se l'articolo 5 stabilisca solo una durata minima del riposo settimanale;
- se, in presenza di un riposo settimanale nazionale più favorevole, debba comunque essere concesso anche il riposo giornaliero;
- se il riposo giornaliero esista soltanto quando sia previsto un nuovo turno entro 24 ore;
- se il riposo giornaliero debba precedere il riposo settimanale quando i due periodi sono contigui.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama anzitutto la propria giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 concretizza il diritto fondamentale sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta e non può essere interpretata restrittivamente a danno dei lavoratori. L'obiettivo della direttiva è garantire prescrizioni minime di sicurezza e salute attraverso periodi minimi di riposo effettivo.
Quanto al rapporto tra gli articoli 3 e 5, la Corte rileva che la direttiva distingue chiaramente due diritti autonomi: il riposo giornaliero, che serve a consentire al lavoratore di sottrarsi all'ambiente di lavoro per un certo numero di ore immediatamente dopo il lavoro, e il riposo settimanale, che garantisce un periodo di recupero nell'arco di ogni settimana. Interpretare il riposo giornaliero come parte del riposo settimanale svuoterebbe di contenuto l'articolo 3, privando il lavoratore della fruizione effettiva del riposo giornaliero quando beneficia del riposo settimanale.
La Corte osserva inoltre che l'articolo 5 non si limita a fissare una soglia globale di 35 ore, ma prescrive espressamente che al riposo settimanale si aggiungano le 11 ore di riposo giornaliero. Ne consegue che il riposo giornaliero si aggiunge al periodo di riposo settimanale autonomo di almeno 24 ore, e non alle sole 24 ore per ottenere un totale di 35 ore.
Sulla terza questione, la Corte afferma che una normativa nazionale più favorevole, che preveda un riposo settimanale di 42 o 48 ore, non può togliere al lavoratore il diritto separato al riposo giornaliero. Le ore eccedenti il minimo europeo restano disciplinate dal diritto nazionale, ma la tutela minima garantita dalla direttiva deve comunque essere rispettata integralmente.
Sulle questioni quarta e quinta, la Corte precisa che il riposo giornaliero deve essere concesso immediatamente dopo ogni periodo di lavoro, indipendentemente dal fatto che sia o meno seguito da un nuovo periodo di lavoro. Se il riposo giornaliero e quello settimanale sono contigui, il riposo settimanale può iniziare solo dopo la fruizione del riposo giornaliero.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che:
- il riposo giornaliero ex articolo 3 non fa parte del riposo settimanale ex articolo 5, ma si aggiunge ad esso;
- se il diritto nazionale prevede un riposo settimanale superiore a 35 ore consecutive, il riposo giornaliero va comunque garantito in aggiunta;
- quando è concesso il riposo settimanale, il lavoratore ha diritto anche al riposo giornaliero che lo precede. Il principio centrale è che i diritti al riposo giornaliero e settimanale sono autonomi, cumulativi e devono essere assicurati in modo effettivo, senza che misure nazionali o contrattuali più favorevoli sul riposo settimanale possano comprimere la tutela minima del riposo giornaliero.
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