Sentenza n. 234/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa incidentale sospensiva, anche ai sensi dell’art.55 c. 10 c.p.a., della nota Comune di Pesaro Servizio Sviluppo Urbano ed Economico prot. 25574/2025 del 27/02/2025 ed altro, nonché accertamento della nullità della Convenzione Urbanistica 25.3.2005 rep. N. 100.103 Racc. N. 23.950 Per l’annullamento, ove occorrer possa della nota a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale prot. 30245 del 08/03/2024 o di ogni altro atto, anche non conosciuto, collegato, presupposto o connesso alla vicenda, con riserva di proporre motivi aggiunti; per la restituzione delle somme indebitamente versate, come quantificate, in corso di lite, anche nel caso a titolo di risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha negato la cessazione dell'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico previsto da una convenzione urbanistica, nonché la precedente nota richiamata e la clausola convenzionale relativa alla durata dell'obbligo
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione e proprietario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il diniego comunale con cui il Comune di Pesaro ha ritenuto ancora vigente l'obbligo, assunto con la convenzione urbanistica del 25 marzo 2005, di provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico anche dopo la loro cessione al Comune. È stata dedotta la contraddittorietà tra l'art. 10 della convenzione, che prevede l'obbligo manutentivo anche successivamente al trasferimento delle aree al Comune, e l'art. 20, che stabilisce la durata ventennale della convenzione e il venir meno, dopo la scadenza, dei vincoli speciali. Sono stati invocati gli artt. 1, 3 e 11 l. 241/1990 e gli artt. 1365, 1366, 1370, 1373, 1375, 1418 e 1421 c.c., sotto i profili dell'interpretazione secondo buona fede, dell'interpretazione contro lo stipulatore, della libertà contrattuale, del recesso dai rapporti a tempo indeterminato e della nullità della clausola. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che l'obbligo fosse personale, perpetuo e quindi incompatibile con i principi dell'ordinamento, chiedendo in via principale l'annullamento degli atti comunali, l'accertamento della nullità della convenzione o della clausola e la restituzione delle somme versate, anche a titolo risarcitorio. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, la natura non provvedimentale e non lesiva delle note, la tardività dell'impugnazione, la tardività dell'azione di nullità e l'inammissibilità per genericità. Nel merito ha sostenuto che l'obbligo fosse un'obbligazione propter rem, collegata agli immobili e trasferibile agli aventi causa, ovvero comunque una valida obbligazione convenzionale rinegoziabile in presenza di sopravvenienze.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione, carenza di interesse e tardività. L'associazione è stata ritenuta legittimata perché il Comune aveva preso atto della sua competenza alla manutenzione del verde; il proprietario era legittimato in proprio quale avente causa da un originario sottoscrittore della convenzione. La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a., con conseguente applicazione dell'ordinaria prescrizione e non del termine decadenziale per l'impugnazione. Nel merito, il Collegio ha escluso che l'obbligo di manutenzione periodica e perpetua del verde pubblico costituisca un'obbligazione propter rem: manca una specifica copertura normativa e l'utilità perseguita è estrinseca rispetto agli immobili privati, essendo rivolta a una proprietà pubblica. Ha escluso anche la configurabilità di un onere reale, in ragione della tipicità e del numero chiuso dei diritti reali e dell'assenza delle caratteristiche proprie di tale figura. Tuttavia, la mancanza di un termine finale non determina automaticamente la nullità della clausola. Applicando il principio generale secondo cui nei rapporti contrattuali a tempo indeterminato è ammesso il recesso unilaterale, ritenuto applicabile alle convenzioni urbanistiche tramite l'art. 11, comma 2, l. 241/1990, il TAR ha accertato che i ricorrenti e i proprietari successori a titolo particolare degli originari sottoscrittori dispongono del diritto di recedere dall'obbligo convenzionale di manutenzione del verde pubblico. Il ricorso è stato quindi accolto soltanto per l'accertamento del diritto di recesso; sono state respinte la domanda di nullità, quella di annullamento nella parte non assorbita dall'accertamento, nonché le domande restitutorie e risarcitorie. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione e l'assenza di univoci orientamenti.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, l. 241/1990
Il principio generale applicabile agli accordi e alle convenzioni amministrative consente il recesso unilaterale dai rapporti contrattuali a tempo indeterminato, anche quando la convenzione urbanistica non preveda un termine per una specifica obbligazione non coperta dalla durata legale delle obbligazioni propriamente urbanistiche.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a.
La controversia relativa agli obblighi derivanti da una convenzione urbanistica rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; per la relativa posizione di diritto soggettivo opera l'ordinaria prescrizione e non il termine decadenziale d'impugnazione.
art. 28, comma 5, n. 2, l. 1150/1942
“l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi…”
La disposizione riguarda l'assunzione degli oneri di realizzazione delle opere di urbanizzazione, non un obbligo periodico e perpetuo di manutenzione delle opere dopo la loro realizzazione e dopo l'edificazione.
art. 28, comma 5, n. 3, l. 1150/1942
L'esecuzione delle opere di urbanizzazione deve essere ultimata entro il termine di vigenza della convenzione, normalmente non superiore a dieci anni; tale disciplina non copre la manutenzione perpetua successiva.
art. 28, comma 8, l. 1150/1942
L'esecuzione delle opere di urbanizzazione costituisce condizione per il rilascio dei titoli edilizi, ma la norma non fonda un obbligo perpetuo di manutenzione del verde pubblico.
art. 1373 c.c.
È richiamato quale espressione della facoltà di recesso unilaterale nei rapporti contrattuali a tempo indeterminato.
art. 1375 c.c.
Il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto è coerente con l'esclusione di vincoli obbligatori perpetui e con il riconoscimento del recesso nei rapporti a tempo indeterminato.
art. 1418 c.c.
La mancanza di un termine finale per l'obbligo manutentivo non comporta automaticamente la nullità della clausola.
art. 1027 c.c.
La servitù prediale è richiamata per evidenziare la natura non personale del vincolo reale, distinta dall'obbligo di facere oggetto della controversia.
art. 1030 c.c.
È richiamato per distinguere dagli obblighi personali di facere il contenuto tipico delle servitù prediali.
art. 960 c.c.
Il canone enfiteutico è utilizzato come esempio di onere reale gravante sulla cosa per un'utilità estrinseca, figura ritenuta comunque non applicabile al caso concreto.
art. 971 c.c.
La facoltà di affrancazione dell'enfiteusi è richiamata quale manifestazione dell'ordinamento contrario alla perpetuità dei vincoli reali.
art. 979 c.c.
La limitazione temporale dell'usufrutto è richiamata quale ulteriore espressione dello sfavore dell'ordinamento verso i vincoli perpetui.
Massime di principio
- L'obbligo previsto da una convenzione urbanistica di provvedere periodicamente e senza termine finale alla manutenzione di aree destinate a verde pubblico, anche dopo la loro cessione al Comune, non è riconducibile automaticamente a un'obbligazione propter rem quando manca una specifica previsione normativa e l'utilità perseguita è estrinseca rispetto agli immobili privati, essendo rivolta alla proprietà pubblica.
- Le obbligazioni propter rem e gli oneri reali sono soggetti al principio di tipicità; una convenzione urbanistica non può creare, in assenza di una base normativa, un nuovo vincolo reale perpetuo o un'obbligazione ambulatoria con contenuto non previsto dalla legge.
- La durata legale o convenzionale della convenzione urbanistica relativa agli obblighi propriamente urbanistici di realizzazione delle opere non si estende necessariamente a un distinto obbligo di manutenzione successiva e perpetua, ma l'assenza di un termine finale di quest'ultimo obbligo non determina di per sé la nullità della clausola.
- In applicazione del principio generale relativo ai rapporti contrattuali a tempo indeterminato, applicabile alle convenzioni urbanistiche ai sensi dell'art. 11, comma 2, l. 241/1990, il privato obbligato può recedere unilateralmente dall'obbligo convenzionale di durata indeterminata quando la convenzione non abbia previsto un termine per tale specifica obbligazione.
- Le controversie concernenti obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; quando la posizione azionata ha consistenza di diritto soggettivo, la tutela è soggetta all'ordinaria prescrizione e non al termine decadenziale per l'impugnazione degli atti amministrativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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