Cassazione Civile, Ordinanza n. 31574/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un medico nei confronti di un'azienda sanitaria provinciale e dell'Assessorato regionale alla salute. Il professionista sosteneva di avere presentato dimissioni dal rapporto di convenzionamento esterno perché indotto da una nota dell'azienda del 10 aprile 1992, che qualificava come ultimativa e che prospettava un'incompatibilità derivante dal doppio incarico svolto, in convenzionamento esterno e come specialista ambulatoriale interno, dopo l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991. Il primo giudice aveva rigettato la domanda ritenendo non dimostrato che le dimissioni fossero state effettivamente determinate dalla nota; la corte d'appello ha confermato, osservando che il rapporto di convenzionamento aveva natura contrattuale e non autoritativa, sicché il medico avrebbe potuto informarsi, contestare la nota e comunque determinarsi liberamente, con conseguente assenza di responsabilità giuridica dell'azienda. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: tre per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., riferiti al contenuto della nota del 10 aprile 1992, della circolare assessorile del 15 maggio 1992 e delle note del comitato zonale del 2012; il quarto per violazione e falsa applicazione dell'art. 1429 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel negare che la missiva avesse provocato un errore essenziale nella determinazione a dimettersi. L'azienda sanitaria ha resistito con controricorso; l'Assessorato è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto l'eccezione di tardività, chiarendo che, per la sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID-19, il dies a quo dei termini sospesi decorreva dal 12 maggio 2020 e non dall'11 maggio 2020. Nel merito, ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché proposti per omesso esame di fatti decisivi in presenza di cd. doppia conforme: la decisione di appello si è infatti collocata nel medesimo iter logico-argomentativo della sentenza di primo grado, limitandosi ad aggiungere argomenti rafforzativi. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che, sotto la veste della violazione dell'art. 1429 c.c., il ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del nesso causale tra la nota aziendale e la volontà di dimettersi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'azienda sanitaria e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini ... Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Il termine iniziale per il compimento degli atti sospesi, incluse le impugnazioni, decorre dal primo giorno utile successivo alla sospensione, cioè dal 12 maggio 2020, dopo la proroga del periodo di sospensione emergenziale.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40
il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020
La proroga sposta in avanti la fine del periodo di sospensione, con conseguente inizio del decorso dal 12 maggio 2020.
art. 1429 c.c.
La doglianza è inammissibile quando, pur evocando la violazione di legge, tende in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e del nesso causale tra la comunicazione ricevuta e la volontà negoziale o dimissionaria.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La doppia conforme ricorre anche quando la sentenza di appello si fonda sul medesimo iter logico-argomentativo della decisione di primo grado, pur aggiungendo argomenti ulteriori di rafforzamento o precisazione; in tale ipotesi il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è ammissibile quando è proposto in presenza di doppia conforme o quando, di fatto, mira a una rivisitazione del merito piuttosto che all'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per introdurre una nuova valutazione del fatto storico o dell'apprezzamento causale compiuto dal giudice di merito.
artt. 175 e 127 c.p.c.
La Corte richiama i poteri del giudice di evitare attività processuali inutili e formalità superflue, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione, quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base del medesimo impianto logico-argomentativo, il ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile per doppia conforme, salvo che emerga una reale diversità della ratio decidendi.
- Il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile se, in concreto, richiede alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze di causa e del nesso causale tra i fatti, perché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- In presenza di termini processuali sospesi per disposizione emergenziale, il dies a quo del termine sospeso decorre dal primo giorno successivo alla cessazione della sospensione, secondo il dato letterale della norma.
- La qualificazione di una condotta come causa di un errore essenziale o di un condizionamento della volontà richiede un accertamento fattuale rimesso al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e non viziato nei limiti consentiti.
- Quando il ricorso è rigettato, la parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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