Sentenza n. 6785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 295/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 295/2023, relativa alla legittimità di un vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Basilicata n. 295/2023. Nel corso del giudizio d’appello, con memoria del 28 maggio 2026, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Nel giudizio era stata disposta una verificazione, il cui esito aveva evidenziato l’infondatezza delle censure riguardanti la legittimità del vincolo paesaggistico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione espressa dell’appellante fosse sufficiente a determinare l’improcedibilità del ricorso. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda. Le spese di verificazione sono state liquidate in complessivi 90.000 euro, riferiti cumulativamente a dodici ricorsi; considerando i due giudizi riuniti come un unico ricorso ai fini della liquidazione, l’importo dovuto per ciascuna causa è stato determinato in 8.182 euro, oltre accessori di legge. Tale importo è stato posto a carico della società privata, in ragione dell’esito della verificazione, che aveva evidenziato l’infondatezza delle censure sulla legittimità del vincolo paesaggistico.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal giudice.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal giudice.
art. 2 D.M. 30 maggio 2022
Utilizzato quale criterio per valutare la congruità della liquidazione delle spese di verificazione.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa dell’appellante di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le spese di verificazione possono essere poste a carico della parte privata quando l’attività verificatoria abbia evidenziato l’infondatezza delle censure da essa proposte, anche se il giudizio principale viene dichiarato improcedibile.
- Quando una verificazione sia stata svolta cumulativamente nell’ambito di più ricorsi, il compenso del verificatore può essere ripartito tra le singole cause, considerando come un unico giudizio quelli riuniti ai fini della liquidazione.
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