Ordinanza n. 2618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02188/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di non idoneità alle prove di efficienza fisica del concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo l'erroneità del rigetto della domanda cautelare proposta contro il giudizio di non idoneità espresso all'esito delle prove di efficienza fisica sostenute il 19 gennaio 2026, nell'ambito del concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1.500 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato. In particolare, ha sostenuto che la prova di salto in alto non si fosse svolta in condizioni idonee a consentire una performance adeguata, poiché la pedana era bagnata e non garantiva un'ottimale aderenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la riforma dell'ordinanza ai sensi dell'art. 62 c.p.a. A un primo esame, il Collegio ha rilevato che la Commissione sembrava aver invitato i candidati ad adottare gli accorgimenti necessari per garantire il regolare svolgimento della prova, in particolare mediante il cambio delle scarpe e l'asciugatura della pedana di salto. Inoltre, la criticità denunciata dall'appellante non è stata ritenuta adeguatamente comprovata. Sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
non ricorrono i presupposti di cui all’art. 62 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per escludere i presupposti dell'appello cautelare, non ravvisandosi ragioni per riformare l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare contro il rigetto della sospensione di un giudizio di non idoneità concorsuale, la riforma dell'ordinanza di primo grado presuppone la dimostrazione, almeno in termini tali da superare il primo esame, dell'illegittimità del provvedimento e dei presupposti cautelari previsti dal codice del processo amministrativo.
- La contestazione delle condizioni materiali di svolgimento di una prova concorsuale non è sufficiente a fondare la tutela cautelare quando risulti che la commissione abbia adottato o proposto accorgimenti idonei a garantire lo svolgimento della prova e la criticità denunciata non sia adeguatamente comprovata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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