Cassazione Civile, Ordinanza n. 33439/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Vibo Valentia un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi dovuti per l'attività difensiva svolta in favore di una persona fisica in un precedente giudizio civile di risarcimento danni, nel quale la cliente era stata chiamata in causa dalla casa di cura terza a titolo di manleva. L'intimata aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del tribunale e sostenendo l'applicabilità del foro del consumatore ex art. 33 del Codice del consumo. Il tribunale aveva accolto tale impostazione, ritenendo che la cliente fosse stata evocata in giudizio in qualità di dipendente della casa di cura, per esigenze estranee a un'attività professionale, e aveva quindi dichiarato competente il Tribunale di Roma, revocando il decreto ingiuntivo. Con il ricorso per regolamento di competenza l'avvocato ha dedotto: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla competenza, assumendo che la qualità di lavoratrice subordinata/consumatrice non fosse stata provata dalla resistente, che aveva sollevato l'eccezione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice dato per presupposta la qualità di consumatrice senza prova; 3) violazione dell'art. 3 d.lgs. 206/2005 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la cliente fosse stata evocata per rispondere in proprio dell'attività svolta e che comunque il patrocinio fosse funzionalmente collegato alla sua attività professionale, anche in ragione del possesso di partita IVA, con conseguente esclusione del foro del consumatore.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando la dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale di Roma. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, osservando che nel regolamento necessario di competenza rilevano solo le violazioni delle norme sulla competenza; che il giudice di merito, investito dell'eccezione di incompetenza territoriale fondata sul foro del consumatore, deve verificare d'ufficio la qualità di consumatore in capo alla parte, sulla base degli atti e degli elementi disponibili; e che, nel caso concreto, il patrocinio riguardava una controversia connessa a un rapporto di lavoro subordinato, non a un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale della cliente. La Corte ha quindi confermato l'operatività del foro del consumatore ex art. 33 d.lgs. 206/2005, con riassunzione davanti al Tribunale di Roma e condanna del ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. 206/2005
stabilisce il foro del consumatore, applicabile anche alle controversie per compensi professionali quando il cliente, persona fisica, abbia agito per finalità estranee ad attività imprenditoriale o professionale.
art. 38 c.p.c.
l'eccezione di incompetenza territoriale va decisa allo stato degli atti; se necessario, il giudice può svolgere una istruzione sommaria limitata alla questione di competenza.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma ritenuto non decisivo ai fini del regolamento di competenza.
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione del materiale istruttorio, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 2094 c.c.
richiamato per sostenere la qualità di lavoratrice subordinata della cliente.
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere che l'onere di provare i presupposti del foro del consumatore gravasse sulla parte che lo eccepiva; la Corte ha però affermato che la qualità di consumatore va comunque verificata d'ufficio dal giudice.
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alle presunzioni sulla qualità di lavoratrice subordinata, ma la censura è stata respinta.
art. 3 d.lgs. 206/2005
la nozione di consumatore è oggettiva e va valutata con criterio funzionale, verificando se il rapporto sia estraneo all'attività professionale o imprenditoriale.
art. 360 c.p.c.
norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso.
art. 1219 c.c.
richiamato nel testo per affermare che anche il lavoratore subordinato può rispondere verso il datore di lavoro per i danni causati a terzi nello svolgimento delle mansioni.
art. 47 c.p.c.
richiamato con riferimento alla memoria depositata dalla resistente.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regolamento necessario di competenza la Corte di cassazione verifica esclusivamente la corretta applicazione delle norme sulla competenza; non rilevano, salvo che incidano sulla possibilità di decidere sulla competenza, i vizi di motivazione o le violazioni di norme processuali diverse.
- Quando si discute del foro del consumatore, il giudice deve accertare d'ufficio la qualità di consumatore della parte, valutando tutte le circostanze del caso e gli elementi di prova disponibili, anche in presenza di inerzia della parte che invoca il foro speciale.
- La nozione di consumatore ha carattere oggettivo e va accertata in base a un criterio funzionale: occorre verificare se il rapporto contrattuale sia estraneo all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
- Il fatto che il cliente sia un lavoratore subordinato non esclude la qualità di consumatore, anche se l'incarico professionale riguarda questioni connesse al rapporto di lavoro, poiché l'attività lavorativa subordinata non è attività imprenditoriale o professionale.
- Ai fini dell'eccezione di incompetenza territoriale, la questione va decisa allo stato degli atti, senza piena istruzione di merito, salvo un'istruzione sommaria limitata a chiarire elementi già emergenti dal fascicolo.
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