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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4565/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito per bancarotta societaria fraudolenta documentale e per atti di bancarotta causativi di fallimento. Il ricorrente deduceva: 1) mancata prova che dal 2015 non fossero state tenute le scritture contabili e che, anzi, le scritture consentivano la ricostruzione dei debiti (compreso quello verso l'Agenzia delle Entrate); 2) errata qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico anziché, quanto all'omessa tenuta delle scritture, come bancarotta semplice o come fattispecie richiedente solo dolo generico; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con particolare riferimento al valore della confessione, e omessa valutazione favorevole circa la sospensione condizionale della pena dopo la riduzione dovuta all'esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione corretta e sufficientemente analitica sull'elemento soggettivo della bancarotta documentale, individuando il dolo nella volontà di impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali (dolo generico) e precisando la distinzione tra le ipotesi alternative previste dall'art. 216 l. fall.. Sul punto delle scritture, la Cassazione ha osservato che il debito erariale più consistente non è stato ricostruito tramite scritture ma mediante insinuazione al passivo, e che la valutazione della Corte territoriale era coerente con la giurisprudenza. Quanto alle attenuanti e alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica: la confessione era parziale e negatoria del dolo, e l'imputato non aveva chiesto in sede di merito la sospensione condizionale, per cui la mancata concessione non può essere impugnata in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla è disposto a favore della parte civile in sede di liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    La norma comprende ipotesi alternative: la sottrazione/distruzione/omessa tenuta delle scritture (che può richiedere dolo specifico) e la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio/volume d'affari (che integra la fattispecie con dolo generico). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la seconda ipotesi, con dolo generico.

  • art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare

    Norma richiamata nella contestazione relativa agli atti causativi del fallimento; la decisione ha confermato la responsabilità nei limiti della imputazione di merito senza riformare le valutazioni di fatto.

  • art. 217, comma secondo, legge fallimentare

    Richiama la distinzione tra bancarotta semplice e le ipotesi di bancarotta documentale: l'evento consistente nell'impedimento della ricostruzione è caratteristico della bancarotta fraudolenta documentale e non della bancarotta semplice; la Corte territoriale ha applicato tale principio per escludere la configurabilità della semplice.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulla enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti prescritti e i motivi sono stati esaminati nei limiti strettamente necessari per la decisione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nella doglianza sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale/attentuanti; la Corte ha ritenuto non provato il valore della confessione e ha sottolineato che la mancata richiesta del beneficio in sede di merito esclude la censura in Cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che elenca i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha esercitato il relativo giudizio di fatto motivando la prevalenza di elementi ostativi al riconoscimento.

  • art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui il giudice d'appello non è obbligato a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale se il ricorrente non ne ha richiesto il riconoscimento in sede di merito; motivo per cui la mancata concessione non è sindacabile in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha condannato il ricorrente secondo questa disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiamato)

    Norma richiamata in relazione alla trattazione senza intervento delle parti; la trattazione camerale del ricorso è stata ammessa secondo la disciplina vigente.

Massime di principio

  • Nel reato di bancarotta documentale occorre distinguere tra le ipotesi alternative: la sottrazione/distruzione/omessa tenuta (che può richiedere dolo specifico) e la tenuta confusa o disordinata delle scritture che impedisce la ricostruzione patrimoniale (che si configura con dolo generico). Accertata una delle ipotesi alternative, può risultare superfluo provare il dolo relativo all'altra ipotesi.
  • La valutazione del dolo (specifico vs generico) si fonda sulla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; in Cassazione la censura soggettiva deve confrontarsi con la motivazione e non limitarsi ad affermazioni generiche.
  • La confessione ha rilievo ai fini delle attenuanti solo se è completa e riconducibile a una riconsiderazione critica del fatto; una confessione parziale o negatoria del dolo può non essere idonea a determinare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Il giudice d'appello, pur dovendo motivare adeguatamente le decisioni sulle attenuanti, può esercitare ampia discrezionalità di fatto: la Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non riesamina i fatti in via primaria.
  • La sospensione condizionale della pena non è sindacabile in Cassazione quando l'imputato non ha formulato la relativa richiesta nel giudizio di merito; il mancato esercizio d'ufficio del potere da parte del giudice d'appello non comporta automaticamente vizio impugnabile se non richiesto dalla parte.
  • La mancata produzione di elementi specifici a sostegno dei motivi di ricorso espone il ricorrente al rischio di dichiarazione di inammissibilità e alla condanna per spese e ammende previste dall'art. 616 c.p.p.
  • Quando la parte civile in sede di legittimità si limita a chiedere l'inammissibilità del ricorso senza contribuire specificamente all'esame dei motivi, non è dovuta la liquidazione delle spese di legittimità a suo favore.

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