Ordinanza n. 261/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del Comunicato AIFA pubblicato sul proprio sito 7 aprile 2025 (doc. 1) dal titolo “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”, nella parte in cui è previsto che nelle determinazioni AIFA di riclassificazione di specialità medicinali equivalenti a carico del SSN verrà inserita la seguente clausola: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al … 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicato AIFA del 7 aprile 2025 sulla maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti, nella parte relativa all'inserimento di una clausola di cessione dello 0,65% della quota spettante al titolare di AIC
Esito
La controversia
L'impresa farmaceutica ha proposto ricorso per l'annullamento del Comunicato AIFA del 7 aprile 2025, contestando la previsione secondo cui, nelle determinazioni di riclassificazione di medicinali equivalenti a carico del Servizio sanitario nazionale, sarebbe stata inserita una clausola che mantiene il prezzo ex-factory e impone al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cedere al grossista il valore corrispondente allo 0,65% della quota di spettanza, determinando l'incremento della quota del grossista dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico. Nell'ordinanza non sono esposti i singoli motivi di legittimità dedotti né le relative censure sostanziali. In corso di giudizio la parte ricorrente ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i grossisti, individuati come controinteressati.
La decisione
Il TAR non decide il merito delle censure contro il Comunicato AIFA. Ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i grossisti e considerato l'elevato numero dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce che l'avviso sia pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e ne indica il contenuto minimo: autorità giudiziaria e numero di registro generale, parte ricorrente e amministrazioni intimate, testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, indicazione che i controinteressati sono tutti i grossisti e numero dell'ordinanza autorizzativa. Impone inoltre all'amministrazione resistente di pubblicare sul proprio sito il ricorso e l'ordinanza, conservarli sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un attestato della pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione 'Atti di notifica'. Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 26 maggio 2026.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità numerosa di controinteressati, può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, individuando nel provvedimento le modalità e i contenuti essenziali dell'avviso.
- Nella notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, il giudice può imporre la disponibilità continuativa della documentazione, l'attestazione della data di pubblicazione e un collegamento facilmente accessibile dalla home page, così da assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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