Cassazione Civile, Ordinanza n. 33453/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Le ricorrenti, nella qualità di eredi dei propri genitori, hanno impugnato la sentenza della CTR Sicilia, sezione distaccata di Catania, che aveva riformato la decisione favorevole di primo grado negando il rimborso previsto dalla disciplina speciale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il giudice d'appello aveva ritenuto, da un lato, che i genitori delle ricorrenti, in quanto soci di una società in accomandita semplice, svolgessero attività d'impresa e fossero quindi esclusi dal beneficio salvo compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato; dall'altro, che le eredi fossero decadute dalla prova del rispetto del regime de minimis per non avere prodotto tempestivamente la relativa documentazione. Con il primo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE, della decisione della Commissione europea C/2015/5549 e dei regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 717/2015, sostenendosi che il diniego del rimborso fosse erroneo perché il beneficio non era automaticamente incompatibile con il diritto UE e andava verificato in concreto alla luce del regime de minimis o delle altre condizioni di compatibilità. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto tardiva la documentazione prodotta in appello a prova del rispetto dei limiti de minimis, mentre tale produzione sarebbe stata ancora ammissibile nel giudizio di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il precedente relativo alla stessa vicenda della società collegata e ha affermato che il beneficio fiscale per il sisma 1990 non è escluso in modo automatico per il solo fatto che il soggetto svolga attività d'impresa, dovendo il giudice di merito verificare in concreto la compatibilità dell'aiuto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, in particolare sotto il profilo del regime de minimis oppure, in alternativa, della compensazione dei danni da calamità naturale con nesso diretto tra danno subito e agevolazione concessa. Ha inoltre ribadito che la produzione documentale nel processo tributario è consentita in appello fino a venti giorni prima dell'udienza, sicché non poteva essere dichiarata tardiva nei termini utilizzati dalla CTR. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame applicando i principi indicati.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
Costituisce la base normativa della disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Prevede il rimborso, ma esclude i soggetti che svolgono attività d'impresa, salvo verifica della compatibilità dell'aiuto con l'ordinamento UE.
artt. 107 e 108, par. 3, TFUE
Rappresentano il quadro europeo sugli aiuti di Stato richiamato per valutare la compatibilità del beneficio fiscale.
Decisione della Commissione europea C/2015/5549
Stabilisce l'incompatibilità generale delle misure di aiuto oggetto della disciplina, salvo i casi individuali che rientrino nel de minimis o in altre ipotesi di compatibilità previste.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
È richiamato come fonte del regime de minimis applicabile alla verifica della compatibilità del singolo aiuto.
Regolamento (CE) n. 717/2015
È richiamato insieme al regolamento de minimis quale parametro di compatibilità del beneficio individuale.
d.lgs. n. 546/1992, art. 23
È invocato per sostenere l'ammissibilità della produzione documentale nel processo tributario di merito e in appello.
d.lgs. n. 546/1992, art. 54
È richiamato a sostegno della tesi per cui i documenti potevano essere prodotti in appello entro il termine previsto.
Massime di principio
- Il beneficio fiscale riconosciuto ai soggetti colpiti da un evento sismico non è automaticamente escluso per il solo fatto che il beneficiario svolga attività d'impresa: il giudice deve verificare la concreta compatibilità della singola agevolazione con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
- Quando la Commissione europea subordina la compatibilità dell'aiuto al rispetto del regime de minimis, il giudice nazionale deve accertare in concreto il superamento o meno della soglia applicabile; se tale soglia è superata, l'agevolazione va negata integralmente.
- In alternativa al de minimis, il giudice deve verificare se l'aiuto rientri tra quelli destinati a compensare danni da calamità naturale, purché esista un nesso chiaro e diretto tra il danno subito e l'aiuto concesso.
- Nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammessa sino a venti giorni prima dell'udienza, sicché non può essere dichiarata tardiva una documentazione prodotta entro tale limite.
- La valutazione della compatibilità di un'agevolazione con il diritto dell'Unione deve essere compiuta in concreto e non mediante automatismi fondati sulla sola qualificazione del soggetto come imprenditore.
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