Ordinanza n. 3579/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV- n. 462 del 21 aprile 2026 con il quale, in applicazione dell’art. 554 del D.LGS 297 del 1994, è stato indetto, per le provincie di Frosinone, Latina , Rieti , Viterbo e Roma il concorso per titoli ai fini dell’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, utili per l’anno scolastico 2026/2027, relative al profilo professionale di operatore dei servizi agrari (ex addetto delle aziende agrarie) area degli operatori del personale ATA statale degli istituti e delle scuole di primo e secondo grado, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, nella parte in cui vengono disciplinati i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio e, in particolare, nella parte in cui è previsto che il servizio obbligatorio di leva, ovvero il servizio civile sostitutivo, deve essere valutato differentemente a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto e lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA, nella parte relativa alla diversa valutazione del servizio obbligatorio di leva o del servizio civile sostitutivo svolto o meno in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che ha indetto il concorso per titoli destinato all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie provinciali relative al profilo di operatore dei servizi agrari del personale ATA, per l'anno scolastico 2026/2027. La contestazione riguarda i criteri di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio, in particolare la previsione di una diversa valutazione del servizio obbligatorio di leva e del servizio civile sostitutivo a seconda che siano stati svolti o meno in costanza di nomina. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tale differenziazione, sostenendo che i due servizi debbano ricevere il medesimo punteggio indipendentemente dalla circostanza del loro svolgimento in costanza di nomina. Ha inoltre rappresentato il rischio di pregiudizio derivante dalla protratta efficacia del bando, in relazione alla possibilità di ottenere una nomina in ruolo o un incarico annuale dall'imminente avvio dell'anno scolastico.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, nei limiti dell'interesse del ricorrente, l'efficacia dell'atto impugnato nella parte contestata. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nell'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il servizio obbligatorio di leva e il servizio civile sostitutivo devono essere valutati con il medesimo punteggio, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano tali istituti, senza distinguere in base allo svolgimento del servizio in costanza di nomina. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio che la protratta efficacia del bando pregiudichi irreparabilmente la possibilità del ricorrente di conseguire la nomina in ruolo o un incarico annuale a decorrere dall'imminente inizio dell'anno scolastico. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 554 d.lgs. 297/1994
La disposizione costituisce la base normativa per l'indizione del concorso per titoli destinato all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA; l'ordinanza non ne esamina ulteriormente la portata.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ne applica i presupposti, ravvisando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
Massime di principio
- Il servizio obbligatorio di leva e il servizio civile sostitutivo devono essere valutati con il medesimo punteggio nelle procedure di aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico, indipendentemente dal fatto che siano stati svolti o meno in costanza di nomina, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina applicabile.
- La tutela cautelare può essere concessa quando la differenziazione dei punteggi prevista dal bando appare prima facie incompatibile con un orientamento giurisprudenziale consolidato e l'applicazione della graduatoria può compromettere irreparabilmente la possibilità di conseguire una nomina in ruolo o un incarico annuale imminente.
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