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Ordinanza

Ordinanza n. 436/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento: A) Ordinanza del Sindaco del Comune di Massa di Somma n. 69 prot. n. 15229 del 28.10.2025 acquisita al prot. consortile n. 4858 del 29.10.2025, con la quale è stato ordinato al Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla “di provvedere alla rimozione di tutto il materiale di rifiuto abusivamente scaricato nell'Alveo Molaro secondo quanto segnalato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Massa di Somma”; B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui precipuamente il Verbale di verifica prot. n. 14930 del 23.10.2025 redatto dal Gruppo Comunale di Protezione civile del Comune di Massa di Somma.

Giustizia amministrativa202600308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che ingiungeva al Consorzio di rimuovere e smaltire rifiuti abusivamente scaricati nell'Alveo Molaro, nonché il verbale di verifica presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente consortile)

La controversia

Il Consorzio ha impugnato l'ordinanza sindacale e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione. In particolare, ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che i compiti istituzionali dell'ente riguardano la sicurezza idraulica, la manutenzione della rete scolante e la gestione delle acque, non anche la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi. Ha inoltre dedotto l'assenza di prova di una condotta dolosa o colposa, anche omissiva, e quindi l'illegittima configurazione di una responsabilità oggettiva o di una presunta culpa in vigilando. Sono stati altresì rilevati il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 per la mancata effettuazione dell'accertamento in contraddittorio con il soggetto interessato, essendo l'ordinanza fondata soltanto su una segnalazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Il Consorzio ha documentato interventi di manutenzione ordinaria sull'area, a dimostrazione della propria diligenza. Quanto al periculum in mora, ha evidenziato il grave pregiudizio economico derivante dall'immediato esborso per attività estranee alle proprie finalità istituzionali e prive di specifici stanziamenti di bilancio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria cognizione cautelare, sufficienti profili di fumus boni iuris. In via preliminare e potenzialmente assorbente, ha considerato fondata la censura relativa al difetto di legittimazione passiva del Consorzio: la normativa regionale e lo statuto dell'ente non gli attribuiscono un obbligo generale di rimozione e smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi, attività distinta dalla manutenzione idraulica e disciplinata dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006. Ha inoltre ravvisato un difetto di istruttoria e motivazione sull'elemento soggettivo della responsabilità, poiché il Comune non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare una condotta colposa del Consorzio, limitandosi a una presunzione di culpa in vigilando. Il giudice ha rilevato anche la mancata effettuazione dell'accertamento in contraddittorio previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, garanzia distinta dalla semplice comunicazione di avvio del procedimento. È stato riconosciuto il periculum in mora, in ragione del rischio di un esborso ingente per attività estranee ai compiti istituzionali e non coperte da stanziamenti specifici, con possibile alterazione della gestione finanziaria dell'ente. L'istanza cautelare è stata quindi accolta e l'efficacia dei provvedimenti impugnati è stata sospesa. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 6 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; applicato per la decisione sulla domanda di sospensione.

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La responsabilità del proprietario o titolare di diritti sull'area per la rimozione dei rifiuti abbandonati richiede l'imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa; è esclusa una responsabilità oggettiva. La disposizione richiede inoltre l'accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati.

  • Parte IV d.lgs. 152/2006

    Disciplina la gestione dei rifiuti e la relativa attività di rimozione e smaltimento, distinta dai compiti istituzionali di sicurezza idraulica, manutenzione della rete scolante e gestione delle acque propri dei consorzi di bonifica.

  • L.R. Campania n. 7/2025

    È richiamata, insieme allo statuto consortile, per delimitare i compiti istituzionali del Consorzio di bonifica.

Massime di principio

  • Il Consorzio di bonifica non è ordinariamente legittimato passivo rispetto a un ordine di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati da terzi quando la normativa regionale e lo statuto gli attribuiscono compiti di sicurezza idraulica, manutenzione della rete scolante e gestione delle acque, senza prevedere un obbligo generale di gestione dei rifiuti.
  • L'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non consente di imputare al proprietario o titolare di diritti sull'area una responsabilità oggettiva per l'abbandono di rifiuti: l'amministrazione deve provare una condotta dolosa o colposa, anche omissiva, non potendo fondare l'ordine su una mera presunzione di culpa in vigilando.
  • L'accertamento in contraddittorio previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 costituisce una garanzia partecipativa rafforzata, distinta dalla mera comunicazione di avvio del procedimento, e deve precedere l'adozione dell'ordine di rimozione nei confronti dei soggetti interessati.
  • In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio che un ente pubblico debba sostenere ingenti spese per attività estranee alle proprie finalità istituzionali e prive di specifici stanziamenti di bilancio, con possibile alterazione della sua gestione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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