Sentenza n. 422/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n. 17 del 18 gennaio 2010 del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune avente ad oggetto l'attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n.4740/2008 mediante l'emanazione di una ordinanza di rimessa in pristino per una porzione dello stabilimento balneare denominato "Chalet Paola" ed all’applicazione della sanzione pecuniaria per la restante parte del manufatto; della conseguente ordinanza n. 27 del 2 febbraio 2010 del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune recante ordine di rimessa in pristino delle opere di fondazione della porzione di edificio sottostante la tettoria in legno; di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale che disponeva la rimessa in pristino solo per una porzione dello stabilimento balneare e applicava la sanzione pecuniaria ex art. 38 d.P.R. 380/2001 per la restante parte, nonché la conseguente ordinanza di rimessa in pristino delle opere di fondazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di immobili prospicienti uno stabilimento balneare realizzato su area demaniale, hanno impugnato gli atti con cui il Comune, in sede di riedizione del potere conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4740/2008, aveva disposto la rimessa in pristino soltanto per una porzione del manufatto e applicato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001 per la parte restante. Il primo motivo deduceva violazione del giudicato, dei principi sull'esecuzione delle sentenze di annullamento e dell'art. 24 Cost., nonché eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e mancata ponderazione degli interessi, sostenendo che il Comune avesse disatteso l'effetto conformativo della sentenza del Consiglio di Stato, la quale aveva qualificato come inamovibile il basamento in cemento armato e come facilmente amovibili tutte le strutture soprastanti. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 38 d.P.R. 380/2001, poiché la sanzione pecuniaria sarebbe stata applicabile solo in caso di oggettiva impossibilità della rimessione in pristino, non ravvisabile per strutture balneari che, per la disciplina demaniale, devono essere di facile amovibilità. Il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990, tardività e aggravamento ingiustificato del procedimento, contraddittorietà dell'azione amministrativa e difetto di motivazione, anche perché gli atti non individuavano con precisione la parte del manufatto asseritamente non ripristinabile. Il quarto motivo censurava il mancato coinvolgimento delle autorità competenti per il demanio marittimo e la tutela paesaggistica. Era inoltre proposta domanda di risarcimento, prioritariamente in forma specifica, mediante rimozione delle strutture e del basamento e ripristino dell'arenile. Il Comune aveva eccepito la violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario e l'estinzione per tardiva riassunzione dopo l'interruzione del processo.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Non sussisteva violazione del principio di alternatività, poiché la precedente notificazione del ricorso giurisdizionale, non seguita dal deposito, non aveva perfezionato la proposizione del ricorso giurisdizionale impeditivo del successivo ricorso straordinario. Non vi era estinzione del giudizio, essendo la riassunzione stata ritualmente effettuata nei confronti degli eredi della parte controinteressata originaria, secondo gli artt. 110 e 111 c.p.c. e 39 e 79 c.p.a. Nel merito, il TAR ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbendo il quarto. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4740/2008 aveva formato giudicato sul fatto che il basamento in cemento armato fosse inamovibile e non potesse permanere sull'arenile, mentre le strutture soprastanti fossero facilmente amovibili. Il Comune, nella riedizione del potere, non poteva qualificare una porzione del manufatto soprastante come non amovibile e applicare per essa la monetizzazione prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001. Avrebbe dovuto imporre la rimozione delle strutture soprastanti, la demolizione del basamento e l'eventuale successivo riposizionamento delle strutture amovibili. La maggiore onerosità economica dell'operazione non integra l'impossibilità materiale della restituzione in pristino richiesta dall'art. 38. Gli atti erano inoltre illegittimi per difetto di motivazione, non indicando quale parte del manufatto non sarebbe stata suscettibile di riduzione in pristino. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati e imposto al Comune, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, di adottare provvedimenti coerenti con il giudicato conformativo del Consiglio di Stato. La domanda risarcitoria è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse, poiché la rimozione del basamento, principale utilità perseguita, discendeva direttamente dall'effetto conformativo dell'accoglimento della domanda di annullamento. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, mentre le altre spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971
non è ammesso il ricorso straordinario “da parte dello stesso interessato” se “l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale”
La proposizione del ricorso giurisdizionale, che preclude il successivo ricorso straordinario, si perfeziona con il deposito dell'atto, non con la sola notificazione.
artt. 110 e 111 c.p.c.
In caso di morte della parte, il processo prosegue nei confronti del successore universale o tra le parti originarie secondo le modalità richiamate dal processo amministrativo.
artt. 39 e 79 c.p.a.
Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione, prosecuzione e riassunzione si applicano al processo amministrativo nei limiti del rinvio operato dal codice.
art. 38 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria in luogo della rimessione in pristino è applicabile solo quando la restituzione in pristino sia materialmente impossibile; la mera onerosità economica dell'intervento non integra tale impossibilità.
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
L'azione amministrativa deve rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e il provvedimento deve consentire di comprendere le ragioni della scelta adottata.
art. 36 codice della navigazione
La norma è richiamata dai ricorrenti in relazione ai poteri della Capitaneria di porto sui manufatti insistenti sul demanio marittimo, ma la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- In sede di riedizione del potere conseguente all'annullamento giurisdizionale, l'amministrazione deve rispettare il giudicato e non può riprodurre valutazioni incompatibili con gli accertamenti e le statuizioni conformative contenuti nella sentenza di annullamento.
- Quando il giudicato stabilisce che una struttura soprastante è facilmente amovibile e che il basamento sottostante è inamovibile e abusivo, l'amministrazione deve imporre la rimozione della struttura soprastante per consentire la demolizione del basamento e il ripristino dell'area; non può applicare la sanzione pecuniaria ex art. 38 d.P.R. 380/2001 qualificando la struttura amovibile come non amovibile.
- Ai fini dell'art. 38 d.P.R. 380/2001, la non possibilità della restituzione in pristino deve essere materiale e oggettiva; la maggiore onerosità economica della rimozione non è sufficiente a giustificare la sanzione pecuniaria sostitutiva.
- Per le opere legittimamente collocabili su un arenile in quanto di facile amovibilità, non è configurabile un pregiudizio alla parte legittima dell'edificio derivante dalla loro rimozione: se la rimozione compromettesse necessariamente la struttura, essa non sarebbe facilmente amovibile e non sarebbe legittimamente collocabile sull'arenile.
- Un provvedimento che disponga solo parzialmente la rimessione in pristino e applichi una sanzione pecuniaria per la parte restante è illegittimo per difetto di motivazione se non individua con precisione la porzione del manufatto ritenuta non ripristinabile e le ragioni dell'impossibilità.
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