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Sentenza

Sentenza n. 1822/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza al decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositato il 26 marzo 2018 e notificato il 16 aprile 2018, recante la liquidazione dell’equo indennizzo ex legge Pinto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La curatela ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto della Corte d’appello di Catanzaro n. RG 296/18, con cui erano state liquidate somme ai sensi della legge Pinto. Nel corso del giudizio ha riferito che il Ministero ha pagato la sorte capitale e le spese riconosciute nel titolo, ma non le competenze successive relative allo studio e alla redazione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento della sorte capitale e delle spese liquidate nel titolo fosse pienamente satisfattivo rispetto alla domanda di ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio, liquidate in € 552,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, determinando la soccombenza virtuale. La mancata corresponsione delle competenze successive per la predisposizione del ricorso non ha impedito la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale

    La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese: il giudice deve regolarle applicando il criterio della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente il titolo azionato e il pagamento risulta satisfattivo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, il giudice regola le spese secondo la soccombenza virtuale e può porle a carico dell’amministrazione che ha adempiuto tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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