Sentenza n. 1259/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 3163 del 29.09.2023, nel giudizio R.G. 3621/2023, non notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive, interessi e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3/8 anni fino al conseguimento della fascia 9/14, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 2011. Il Ministero era stato condannato a corrispondere le differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento, gli interessi legali e le spese di lite. L'Amministrazione aveva provveduto soltanto alla ricostruzione della carriera, senza pagare le differenze retributive e le spese processuali. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tutte le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere verificati secondo il titolo giudiziale, la legge e gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 120 giorni dall'investitura e i poteri necessari per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili occorrenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri legali per verificare la decorrenza e la misura degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato.
art. 1283 c.c.
È richiamato quale parametro per la verifica della misura degli interessi richiesti in sede di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono la base normativa processuale richiamata per la disciplina delle spese e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
art. 2 del CCNL Comparto Scuola 4 agosto 2011
Prevede la clausola di salvaguardia sulla quale si fondava il diritto retributivo riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario non costituisce un nuovo giudizio di cognizione sul diritto, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti già compiuti.
- In sede di ottemperanza, i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione: quest'ultima deve verificare l'esatto capitale residuo, la decorrenza e la misura degli interessi secondo il giudicato e i parametri legali applicabili.
- Decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con gli adempimenti contabili necessari all'esecuzione del giudicato; quando l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione inadempiente è condannata alle spese quando l'inadempimento sussiste già al momento della proposizione del ricorso.
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