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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07988/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Kerkab Adel era stato condannato dal Giudice di pace di Città di Castello, con sentenza del 23/06/2022, alla multa di euro 15.000 per il reato previsto dall'art. 14 comma 5‑quater del d.lgs. 286/1998. Ha proposto ricorso (convertito da appello), articolando tre motivi: 1) omissione di valutazione di un "giustificato motivo" per la sua permanenza in Italia (presenza del fratello e della sua famiglia); 2) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131‑bis c.p. (e richiesta, già formulata in sede di Giudice di pace, del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi affini dell'art. 34 d.lgs. 274/2000); 3) eccessività della sanzione.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente che l'azione penale è divenuta improcedibile per superamento del termine massimo del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 344‑bis c.p.p.; l'improcedibilità si è perfezionata il 23/09/2024. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile ai sensi dell'art. 344‑bis c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non era inammissibile, anche in relazione al motivo relativo alla esclusione della punibilità per particolare tenuità, posto che il Giudice di pace non aveva dato risposta alla istanza presentata in tal senso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 286/1998, art. 14 comma 5‑quater

    Norma del testo unico sull'immigrazione alla base della contestazione (illecito connesso alla posizione di stranieri); la sentenza originaria aveva condannato il ricorrente ai sensi di tale disposizione.

  • d.lgs. 274/2000, art. 37

    Riferimento all'inappellabilità delle sentenze del Giudice di pace in determinate ipotesi; nel caso il ricorso era stato proposto dopo conversione dall'appello tenuto conto del regime di inappellabilità.

  • cod. pen., art. 131‑bis

    Causa di esclusione della punibilità legata alla particolare tenuità del fatto; il ricorrente aveva invocato (e il Giudice di pace non aveva valutato) tale causa.

  • d.lgs. 274/2000, art. 34

    Norma che disciplina l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto nell'ambito del giudizio direttissimo/di competenza del Giudice di pace; la Corte rileva che istanze affini erano state presentate ma non valutate.

  • cod. proc. pen., art. 344‑bis

    Disposizione che prevede l'improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione; la Corte ha dichiarato l'improcedibilità maturata e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per questo motivo.

  • legge 27/09/2021, n. 134 (art. 2, comma 2, lett. a)

    Norma che ha introdotto/modificato l'art. 344‑bis c.p.p.; richiamata per spiegare la fonte della previsione sui termini massimi e sull'improcedibilità.

Massime di principio

  • Se il termine massimo del giudizio di impugnazione previsto dall'art. 344‑bis c.p.p. viene superato, l'azione penale diventa improcedibile e la sentenza di condanna viene annullata senza rinvio indipendentemente dalla valutazione degli altri motivi di doglianza sostanziali.
  • La mancata valutazione da parte del giudice di merito di un'istanza relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità (o per altre cause estintive/di esclusione) è rilevante e resta in ogni caso eccepibile in sede di impugnazione; tuttavia l'accertamento della improcedibilità per termini processuali può comunque avere prevalenza pratica sull'esame del merito.
  • La conversione dell'appello in ricorso e le regole di inappellabilità previste dal d.lgs. 274/2000 non impediscono che venga esaminata la questione dell'improcedibilità per superamento dei termini: la prescrizione procedurale può determinare l'annullamento della condanna anche quando permangono questioni sostanziali non decise.
  • Per evitare l'improcedibilità a causa della durata massima del giudizio d'impugnazione è importante che le difese vigilino sui termini, formulino esplicitamente le richieste sostanziali già in primo grado e, se necessario, sollecitino il giudice ad affrontare quelle istanze; in caso di omissione è possibile dedurla in sede di impugnazione, ma il decorso dei termini può comunque determinare l'esito favorevole all'imputato.
  • La declaratoria di improcedibilità determina l'annullamento senza rinvio: non è disposta una nuova valutazione nel merito, con conseguente estinzione del procedimento per sopravvenuta impossibilità di perseguire l'azione penale.

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