Cassazione Civile, Ordinanza n. 11489/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La controversia nasce nel contesto di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il tribunale, dopo alcuni provvedimenti interlocutori e la concessione di termini per integrare la documentazione, ha dichiarato inammissibile la proposta per difetto delle condizioni di meritevolezza richieste dalla disciplina della crisi da sovraindebitamento. Successivamente un reclamo al collegio è stato rigettato come tardivo. Le debitrici hanno proposto ricorso straordinario per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione delle norme tecniche e processuali sul deposito telematico e sulla rimessione in termini, sostenendo che il reclamo non dovesse ritenersi tardivo; 2) omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla condotta della difesa e al rigetto dell’istanza di rimessione in termini. La Corte ha esaminato però in via preliminare la ricorribilità ex art. 111, comma 7, Cost. del decreto impugnato, ritenendo che il provvedimento di rigetto del reclamo, confermativo di una mera inammissibilità della proposta, non abbia carattere decisorio né definitivo, perché non è stato instaurato un contraddittorio con i creditori e resta ferma la possibilità di riproporre una nuova domanda di ristrutturazione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha ritenuto che il decreto impugnato non fosse ricorribile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. In particolare, ha qualificato il provvedimento come mera conferma di un’inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, emessa senza contraddittorio con i creditori e priva dei caratteri di decisorietà e definitività. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimato, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti aventi natura decisoria e definitiva; un decreto che conferma l’inammissibilità di una proposta di sovraindebitamento, senza decidere su diritti soggettivi in contraddittorio, non è ricorribile.
art. 69 CCII
La proposta può essere dichiarata inammissibile per difetto delle condizioni di meritevolezza del debitore; la Corte richiama tale requisito come presupposto preliminare della procedura.
art. 70 CCII
Il giudice, se proposta e piano sono ammissibili, dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori; l’assenza di tale comunicazione conferma che il provvedimento era rimasto alla fase di ammissibilità.
art. 65 CCII
Il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore va letto in coordinamento con la disciplina del procedimento unitario e con i requisiti di decisorietà e definitività per l’eventuale ricorribilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte non l’ha esaminata nel merito per difetto di ricorribilità del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata invocata per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte non l’ha esaminata nel merito per difetto di ricorribilità del provvedimento.
art. 153 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul deposito telematico e sulla rimessione in termini, ma non scrutinato nel merito.
art. 13 del d.m. n. 44/2011
Richiamato nel primo motivo in relazione al deposito telematico.
art. 17 delle specifiche tecniche emesse dal Direttore generale DGSIA del Ministero della Giustizia
Richiamato nel primo motivo in relazione al deposito telematico.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
artt. 50 e 70, comma 12 c.c.i.i.
Richiamati dal decreto collegiale quale base procedurale del reclamo nel procedimento di crisi da sovraindebitamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, il decreto che si arresta alla declaratoria di inammissibilità della proposta, o il decreto di reclamo che la conferma, non è di regola ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. se manca la decisorietà e la definitività.
- La decisorietà rilevante ai fini dell’art. 111 Cost. presuppone un provvedimento che definisca un conflitto tra parti contrapposte su diritti soggettivi; se il provvedimento riguarda solo l’ammissibilità della domanda senza contraddittorio con i creditori, non ha contenuto sostanziale di sentenza.
- L’inammissibilità della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, fondata sul difetto dei requisiti soggettivi di meritevolezza o su carenze della documentazione, non preclude in sé la riproposizione di una nuova domanda, con eventuali integrazioni o modifiche.
- Nel sistema della crisi da sovraindebitamento, la comunicazione ai creditori segna il passaggio dalla fase di mera verifica dell’ammissibilità alla fase contenziosa vera e propria; prima di tale comunicazione, il provvedimento resta privo di definitività.
- Ai fini del ricorso straordinario per cassazione, non basta che il provvedimento sia non ulteriormente impugnabile nel rito: occorre che sia anche suscettibile di passare in giudicato o comunque di incidere in modo definitivo su diritti soggettivi.
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