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Sentenza

Sentenza n. 680/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 175/2024 del 9 febbraio 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

Con due ricorsi riuniti, la lavoratrice e il procuratore dichiaratosi antistatario hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 175/2024 del 9 febbraio 2024. La sentenza aveva condannato l’ASP al pagamento alla lavoratrice di euro 3.232,24, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo, e al pagamento al procuratore distrattario di euro 1.029,50 per compensi professionali, oltre a euro 49,00 per contributo unificato, spese documentate, IVA e CPA. I ricorrenti hanno documentato la notificazione del titolo all’ASP via PEC il 9 febbraio 2024 e il passaggio in giudicato, attestato il 27 giugno 2025. Hanno dedotto il mancato pagamento nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi perché diretti all’esecuzione della medesima sentenza e li ha accolti. Ha rilevato che il termine di 120 giorni era decorso e che l’ASP, pur ritualmente evocata, non si era costituita né aveva fornito elementi attestanti l’avvenuto pagamento. Ha quindi ordinato all’Azienda di eseguire integralmente il giudicato, pagando a ciascun ricorrente le somme stabilite nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di persistente inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di subdelega e mandato da svolgere nei successivi 60 giorni su istanza dei ricorrenti; il Commissario dovrà porre in essere anche le operazioni contabili e finanziarie necessarie, senza che l’insufficienza degli stanziamenti o della cassa giustifichi il mancato pagamento, e curare gli ulteriori pagamenti indicati in motivazione. L’ASP è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    RILEVATO che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti dell’amministrazione consente di procedere alla tutela in ottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    RITENUTO, pertanto, di dover ordinare all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, delle somme indicate nel titolo;

    In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta per compiere gli atti necessari.

  • art. 479 c.p.c.

    che, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., il duplicato informatico del titolo è stato notificato tanto nell’interesse della Sig.ra Roccasalvo quanto del medesimo procuratore distrattario nei confronti dell’A.S.P. di Reggio Calabria, a mezzo pec del 9.2.2024, per come si evince dalla ricevuta di consegna del relativo messaggio di posta elettronica, allegata ai ricorsi in questione (all. 3);

    La notificazione del duplicato informatico del titolo all’amministrazione, documentata dalla ricevuta PEC, è indicata quale adempimento effettuato prima della richiesta di ottemperanza.

Massime di principio

  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo entro un termine determinato.
  • Se l’amministrazione non esegue il giudicato nel termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione, incluse le operazioni di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve attivarsi per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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