Cassazione Civile, Ordinanza n. 23226/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per l’omesso versamento di ritenute alla fonte relative all’anno d’imposta 2009. La società contribuente aveva già visto rigettato l’appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto infondate o inammissibili le doglianze proposte contro la cartella. In cassazione la società ha articolato undici motivi: ha censurato anzitutto la motivazione della sentenza regionale per avere ritenuto generici i motivi di appello; poi ha dedotto vizi della notifica della cartella, contestando la copia della relata prodotta dall’agente della riscossione, la notifica presso il domicilio del legale rappresentante in comune diverso dalla sede sociale, la consegna alla moglie convivente, l’illeggibilità della firma del notificatore e l’asserita inesistenza/nullità della notifica; ha inoltre contestato la mancata sottoscrizione del ruolo, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, la violazione del principio del contraddittorio preventivo, l’asserita insufficienza della motivazione della cartella e, infine, il compenso di riscossione ritenuto contrario alle norme interne e dell’Unione europea.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché la CTR, pur menzionando la genericità dell’appello, aveva comunque esaminato il merito delle doglianze, sicché quella considerazione non costituiva ratio decidendi. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica, affermando che eventuali vizi della notificazione della cartella erano comunque sanati dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla tempestiva impugnazione da parte della contribuente, e che non era stata allegata alcuna concreta lesione del diritto di difesa. Ha respinto anche i motivi sulla mancata sottoscrizione del ruolo e sull’indicazione del responsabile del procedimento, osservando che per il ruolo non è prevista sanzione per l’omessa sottoscrizione e che nel caso concreto la cartella conteneva l’indicazione del responsabile, circostanza accertata in fatto e non specificamente censurata. È stato poi dichiarato inammissibile il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, perché introdotto solo in appello e quindi nuovo nel giudizio tributario; comunque la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul contraddittorio obbligatorio solo per i tributi armonizzati o nei casi previsti dalla legge. È stato infine respinto il motivo sulla motivazione della cartella, considerata sufficiente perché emessa ex art. 36-bis per un debito desumibile dalla stessa dichiarazione del contribuente e con indicazione degli interessi in modo analitico e verificabile, nonché il motivo sull’aggio di riscossione, ritenuto non contrario al divieto di aiuti di Stato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c.
art.360, primo comma nn. 3 e 4
Sono stati dedotti motivi di ricorso per nullità della sentenza e per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello nel processo tributario.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per il rinvio alle norme sulle notificazioni del processo civile applicabili agli atti tributari.
art. 148 c.p.c.
Richiamato per i requisiti formali della relata di notificazione.
art. 156 c.p.c.
La Corte applica il principio di sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo anche alla notificazione della cartella.
artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati in relazione alla notifica presso il domicilio del legale rappresentante e alle forme di notificazione degli atti tributari.
art. 3 l. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato per la disciplina della notificazione a mezzo posta e della relativa attestazione.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte afferma che l’omessa sottoscrizione del ruolo non è sanzionata e non ne determina la nullità.
art. 1, comma 5-ter, lett. e), d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 156
È norma di interpretazione autentica che consente la validazione informatica dei dati del ruolo, equipollente alla sottoscrizione.
art. 15, comma 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Richiamato come base della validazione informatica del ruolo.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la violazione del contraddittorio preventivo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a un ricorso effettivo e al contraddittorio.
art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per l’obbligo di motivazione degli atti tributari.
art. 36 d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 26 febbraio 2008, n. 31
Prevede a pena di nullità l’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento.
art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’aggio di riscossione.
art. 107 TFUE
Invocato per sostenere che il compenso di riscossione costituirebbe aiuto di Stato vietato; la Corte esclude la fondatezza della censura.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato e su dati dichiarati dal contribuente, richiede una motivazione semplificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una censura è inammissibile quando non attinge la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si dirige contro un rilievo meramente incidentale privo di effetti processuali.
- La nullità della notificazione di una cartella di pagamento è sanata se il contribuente ha comunque ricevuto conoscenza dell’atto e lo ha tempestivamente impugnato, salvo che sia allegato e provato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.
- Nel sistema delle notificazioni degli atti tributari, l’inesistenza è ipotesi eccezionale e va circoscritta ai casi di mancanza degli elementi essenziali dell’atto notificatorio; le altre difformità dal modello legale ricadono normalmente nella nullità.
- L’omessa sottoscrizione del ruolo non determina automaticamente la nullità dell’atto quando la legge non prevede espressamente una sanzione e opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana; il contribuente deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno della contestazione.
- L’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella è richiesta a pena di nullità, ma la nullità non può essere dichiarata quando l’indicazione risulti in fatto presente nell’atto e tale accertamento non sia specificamente censurato.
- Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio tributario, sono inammissibili in cassazione; il thema decidendum resta delimitato dai motivi di impugnazione proposti con il ricorso introduttivo.
- Per le cartelle emesse su dati già dichiarati dal contribuente o a seguito di controllo automatizzato, l’obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo dell’atto o della dichiarazione presupposta e dalla quantificazione degli importi, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore, salvo contestazioni specifiche.
- Il compenso di riscossione previsto dalla disciplina nazionale non integra, di per sé, un aiuto di Stato vietato dall’art. 107 TFUE, poiché l’agente della riscossione opera nell’ambito di regole legali predeterminate e non in chiave concorrenziale.
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