Ordinanza n. 9373/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 1 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 1), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 2), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 3), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi 2 UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati (doc. n. 4), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly (doc. n. 6) e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorché non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 7.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 7); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 6.2.2026 (doc. n. 7 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 7 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 8); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della mancata copertura integrale del contingente stabilito; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; e per l’accertamento - del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale; nonché per l’accertamento - del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 6.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.4.2026: per l’annullamento - della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026, e/o, comunque, di tutte le graduatorie afferenti al predetto corso di laurea e di tutte le relative assegnazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso ai documenti e mancata ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli esiti degli esami sostenuti all'esito del semestre filtro, propedeutici all'accesso al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026. Avendo conseguito una sola sufficienza in chimica e non essendosi collocato in posizione utile nella graduatoria, ha impugnato gli atti della procedura e ha proposto, in corso di giudizio, domanda di accesso ex artt. 22 ss. l. 241/1990 nei confronti del Ministero, del Cineca e dell'Università di Pavia. Ha lamentato il silenzio sull'istanza del 5 febbraio 2026 e la mancata ostensione della documentazione relativa alle proprie prove, alle operazioni di correzione, al funzionamento del sistema informatico, alla predisposizione dei quesiti e delle risposte, alla gestione dei sinonimi nelle domande a completamento e alla formazione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha deciso non definitivamente sull'istanza ex art. 116 c.p.a. Ha accolto in parte la domanda di accesso, ordinando al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Cineca e all'Università degli Studi di Pavia, ciascuno per quanto di competenza, di consentire al ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta con l'istanza del 5 febbraio 2026 e non ancora ostesa, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione relativa alle prove sostenute, alle operazioni di correzione e alle attività dell'Ateneo avrebbe dovuto essere caricata nella pagina personale del candidato e che tale documentazione non era stata resa disponibile. Per la restante documentazione, il TAR ha ritenuto necessario verificare preliminarmente la rilevanza, la pertinenza e il nesso di strumentalità rispetto alle censure proposte nel giudizio di annullamento. Ha quindi disposto istruttoria, ordinando alle amministrazioni intimate di depositare entro trenta giorni relazioni e documenti sulle modalità di predisposizione dei quesiti e delle risposte, sul caricamento dei dati nella piattaforma Cineca, sulle modalità di correzione e validazione degli elaborati, sul funzionamento del sistema informatico, sulla predeterminazione e sull'eventuale ampliamento dei sinonimi nelle domande a completamento e sulla possibilità per le commissioni di valutare come corrette risposte non riconducibili all'elenco predeterminato. La definizione della fase processuale è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Non risultano disposte statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplinano il diritto di accesso documentale esercitato dal candidato nei confronti delle amministrazioni e degli enti detentori della documentazione relativa alla procedura selettiva.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre, nel corso del giudizio, la domanda relativa all'accesso ai documenti; il TAR ne ha accolto parzialmente la richiesta e ha disposto ulteriori incombenti istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso documentale promosso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la conoscibilità degli atti richiesti presuppone un nesso di stretta strumentalità con la situazione giuridica dedotta nel giudizio principale e con la tutela che il richiedente intende perseguire.
- Il nesso di strumentalità dell'accesso difensivo deve essere valutato verificando la pertinenza astratta della documentazione rispetto alle censure formulate, l'interesse puntuale alla conoscenza degli atti e la correlazione logico-funzionale tra la cognizione documentale e la tutela della posizione giuridica azionata.
- Quando la rilevanza e la pertinenza della documentazione richiesta non siano immediatamente verificabili, il giudice può disporre istruttoria per acquisire chiarimenti sulle procedure amministrative e tecniche cui gli atti si riferiscono, prima di definire integralmente la domanda di accesso.
- La documentazione relativa alle prove selettive, alle operazioni di correzione e alle attività dell'amministrazione che avrebbe dovuto essere resa disponibile nella pagina personale del candidato deve essere ostesa, ove non sussistano specifiche ragioni impeditive, quando risulti non effettivamente accessibile all'interessato.
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