Cassazione Penale, Ordinanza n. 02874/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il motivo dedotto riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si contesta l'entità della pena determinata a titolo di continuazione e il mancato/erroneo apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva tuttavia che la doglianza è formulata in modo obiettivo e generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; inoltre, quanto alla continuazione, la questione non risulta neppure devoluta in appello. Le circostanze generiche, infine, risultano già state riconosciute.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. In conseguenza, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna pronunciata in appello resta quindi ferma. La Corte precisa che il motivo è generico e, per la parte relativa alla continuazione, nuovo rispetto al giudizio di appello; inoltre osserva che le attenuanti generiche erano già state riconosciute.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale.
art. 582 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello, relativa alle lesioni personali.
art. 62-bis c.p.
Richiamata implicitamente dal riferimento alle circostanze attenuanti generiche, che risultano già state riconosciute.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche sulla quantificazione della pena, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione una questione relativa alla continuazione se essa non è stata previamente devoluta al giudice di appello.
- Quando le circostanze attenuanti generiche risultano già riconosciute, non è configurabile una censura fondata sul loro mancato riconoscimento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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