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Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi per l’a.s. -OMISSIS-, prot. n -OMISSIS- del 19 settembre 2025, con cui il dirigente dell’-OMISSIS- ha disposto l’assegnazione di n. 18 ore di sostegno settimanali al minore -OMISSIS- per l’anno scolastico -OMISSIS-; - di tutti gli atti propedeutici e consequenziali rispetto al provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202500877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte della richiesta del GLO di 30 ore per l'intero tempo scuola

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno a un minore riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992. Hanno denunciato la violazione degli artt. 34 e 38 Cost. e dell'art. 12 l. 104/1992, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento, erronea presupposizione, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, l'assegnazione si discostava dalla proposta del GLO, che aveva individuato in 30 ore settimanali, pari all'intero tempo scuola, il fabbisogno necessario in relazione alla condizione del minore e agli obiettivi educativi. Secondo i ricorrenti, il provvedimento era privo di una motivazione riferita alla situazione concreta dell'alunno e non poteva essere giustificato da carenze di organico, risorse umane o finanziarie, dovendo prevalere il diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione scolastica. Il giudice ha inoltre esaminato preliminarmente la giurisdizione amministrativa, ritenendola sussistente perché l'assegnazione delle ore di sostegno costituisce esercizio di potere autoritativo nell'organizzazione del servizio scolastico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato sussistente la propria giurisdizione esclusiva, rilevando che la determinazione delle ore di sostegno è adottata dall'amministrazione nell'esercizio di un potere autoritativo e discrezionale relativo all'organizzazione del servizio pubblico dell'istruzione. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato il decreto di assegnazione. Il provvedimento impugnato si limitava a richiamare l'organico di fatto per il sostegno, senza indicare alcuna ragione riferita alle condizioni personali e alle esigenze educative del minore, né spiegare perché la richiesta del GLO di 30 ore fosse stata ridotta a 18. Il Collegio ha valorizzato il ruolo tecnico del GLO nella definizione del fabbisogno di sostegno e ha affermato che la decisione finale deve essere ancorata alla concreta situazione dell'alunno e adeguatamente motivata, soprattutto quando si discosta dalla proposta del GLO. Le esigenze organizzative e di contenimento della spesa non possono introdurre limiti generali e astratti al diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità grave; il sostegno deve essere assicurato nella misura necessaria, anche fino al rapporto 1:1 e sino alla coincidenza con l'intero orario scolastico, quando ciò sia richiesto dalla situazione concreta. L'amministrazione è stata obbligata a riesaminare il procedimento alla luce dei principi enunciati. Le spese sono state poste solidalmente a carico delle amministrazioni resistenti, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 Cost.

    Tutela il diritto all'istruzione, rilevante nel bilanciamento con l'organizzazione del servizio scolastico.

  • art. 38 Cost.

    Riconosce la tutela dell'istruzione e dell'inserimento scolastico delle persone con disabilità come diritto fondamentale, assistito da un nucleo indefettibile di garanzie.

  • art. 12 l. 104/1992

    È richiamato quale base normativa del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica della persona con disabilità.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Disciplina il procedimento di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno, come modificato dal d.lgs. 96/2019, nel quale assumono rilievo le proposte del GLO e la successiva richiesta del dirigente scolastico.

  • art. 15 l. 104/1992

    Costituisce la base normativa del ruolo del gruppo di lavoro per l'inclusione nella definizione delle esigenze dell'alunno con disabilità.

  • art. 10, comma 5, l. 122/2010

    In sede di formulazione del piano educativo individualizzato, il GLO elabora “proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”.

    Attribuisce rilievo alle proposte del GLO sull'individuazione delle risorse necessarie, comprese le ore di sostegno, che devono essere finalizzate all'educazione e all'istruzione.

  • art. 33, comma 2, d.lgs. 80/1998

    È richiamato nel quadro della declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, secondo cui la giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi ricorre quando l'amministrazione esercita un potere autoritativo o utilizza strumenti negoziali sostitutivi di tale potere.

  • art. 133 c.p.a.

    È richiamato implicitamente nel riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all'esercizio del potere amministrativo nell'organizzazione del servizio pubblico dell'istruzione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto la determinazione delle ore di sostegno scolastico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando contestano l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali dell'amministrazione nell'organizzazione del servizio pubblico dell'istruzione.
  • Nel procedimento di assegnazione del sostegno scolastico, il GLO svolge un ruolo tecnico nella definizione del fabbisogno dell'alunno sulla base della sua concreta condizione; la decisione amministrativa finale deve tenere conto di tale valutazione e motivare specificamente l'eventuale scostamento.
  • Il provvedimento che assegna a un alunno con disabilità grave un numero di ore di sostegno inferiore a quello indicato dal GLO è illegittimo per difetto di motivazione se non espone ragioni concrete, riferite alle condizioni e ai bisogni dell'alunno, idonee a giustificare la riduzione.
  • Il diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità grave prevale sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa; queste ultime non possono giustificare limiti generali e astratti alla misura del sostegno necessario.
  • Quando la situazione concreta dell'alunno lo richiede, il sostegno scolastico può essere assegnato fino alla copertura dell'intero orario di frequenza, anche mediante il rapporto 1:1, senza preclusioni derivanti dai vincoli ordinari di organico o di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

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