Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8164/2021 del 23/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la responsabilità della venditrice (Bianchi Moto) nei confronti del consumatore per vizi di conformità del motociclo e aveva rigettato la domanda di regresso (manleva) proposta da Bianchi nei confronti del produttore Ducati. Il punto giuridico centrale era l'interpretazione dell'art. 131 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo): se il diritto di regresso del venditore finale verso il produttore sia subordinato all'avvenuta esecuzione, da parte del venditore, della prestazione dovuta al consumatore (riparazione, sostituzione, rimborso), ovvero se il venditore possa agire in regresso anche prima di aver adempiuto verso il consumatore, facendo valere che il difetto è imputabile al produttore o ad altri anelli della catena distributiva. Sono state altresì dedotte questioni relative all'applicazione degli artt. 1490 e ss. c.c. (garanzia per vizi) e sulla ripartizione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Bianchi Moto, ritenendo erronea l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui il diritto di regresso del venditore verso il produttore sarebbe subordinato all'effettiva esecuzione della prestazione nei confronti del consumatore. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esecuzione della prestazione serve a individuare il dies a quo del termine annuale per esercitare il regresso (termine prescrizionale), ma non costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di regresso. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame. È stato altresì accolto, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato di Ducati in punto di decorrenza dei termini; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha disposto che non è dovuto da parte dei ricorrenti un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 come modificato; ha rinviato la causa anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) - art. 131

    La Corte ha interpretato l'art. 131 nel senso che il diritto di regresso del venditore verso il produttore non è subordinato all'avvenuto adempimento del venditore verso il consumatore; l'esecuzione della prestazione individua soltanto il dies a quo del termine annuale per agire in regresso

  • d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) - artt. 130 e 132

    Riferimento alla responsabilità contrattuale del venditore verso il consumatore per i vizi di conformità; la pronuncia conferma l'applicazione del regime di tutela del consumatore previsto dal Codice del consumo

  • Norma previgente - art. 1519-quinquies c.c. (richiamata)

    Riferimento storico alla disciplina oggi trasfusa nell'art. 131 del Codice del consumo; la Corte evidenzia la continuità sull'individuazione del dies a quo per il regresso

  • Codice civile - art. 1490 e ss.

    art. 1490, art. 1495 c.c.

    Norme sulla garanzia per vizi della cosa venduta: la Corte ha ritenuto assorbite le doglianze basate su tali norme in ragione dell'accoglimento del primo motivo (interpretazione dell'art. 131 Codice del consumo) ma ha richiamato che per i vizi non apparenti il dies a quo decorre dalla scoperta

  • Codice di procedura civile - art. 106 c.p.c.

    Richiamata nella questione relativa alla chiamata in causa di terzi (domanda di manleva/regresso): la Corte segnala che l'interpretazione restrittiva dell'art. 131 non può svuotare i rimedi processuali (es. chiamata del terzo)

  • Codice civile - art. 1299 (1° comma)

    Richiamato come confronto: la giurisprudenza ammette l'azione di regresso tra condebitori anche prima dell'adempimento, con la precisazione che l'esecutività della sentenza è subordinata all'adempimento dell'obbligazione; la Corte usa questo principio a supporto della non condizionabilità dell'azione di regresso all'adempimento

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)

    La Corte ha ritenuto che, in virtù dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti

  • Codice di procedura civile - art. 91 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali relativi alla ripartizione delle spese; la questione è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali

Massime di principio

  • Il venditore finale può proporre azione di regresso nei confronti del produttore anche prima di aver eseguito materialmente la prestazione (riparazione/sostituzione/rimborso) nei confronti del consumatore; l'eventuale esecutività della sentenza di regresso può però dipendere dall'adempimento nei confronti del consumatore.
  • L'"esecuzione della prestazione" è rilevante soprattutto per determinare il dies a quo del termine annuale previsto per l'azione di regresso; quindi se il venditore ha effettivamente eseguito la prestazione, il termine per il regresso decorre da quella data.
  • Per i vizi non apparenti i termini di denuncia/esercizio dell'azione (art. 1495 c.c.) decorrono dalla scoperta effettiva e oggettiva del vizio; è importante documentare la data di conoscenza effettiva del vizio.
  • La chiamata in causa di terzi (art. 106 c.p.c.) rimane uno strumento valido per il venditore che intenda ottenere la manleva/regresso verso produttori o fornitori; tale possibilità non va compressa da interpretazioni eccessivamente rigide dell'art. 131 del Codice del consumo.
  • Quando il produttore è anche venditore nella catena, possono operare contestualmente rimedi sia del Codice del consumo sia delle norme ordinarie sulla vendita (art. 1490 e ss. c.c.); occorre valutare ruoli contrattuali concreti per non precludere azioni alternative.
  • In giudizio il venditore che agisce in regresso dovrebbe comunque preservare e provare le proprie iniziative (reclami, richieste di intervento, comunicazioni al produttore/fornitore) per evitare eccezioni di decadenza o prescrizione sollevabili dalle controparti.
  • L'azione di regresso può essere promossa anche nel medesimo processo instaurato dal consumatore; tuttavia, chi persegue il regresso deve considerare che l'effetto pratico della sentenza di regresso può essere subordinato all'adempimento verso il consumatore per rendere eseguibile la pronuncia contro il terzo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.