Cassazione Civile, Ordinanza n. 05310/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dipendente)
La controversia
La controversia nasce dall’inquadramento di una dipendente a tempo indeterminato di un ente pubblico soppresso, medico veterinario, trasferita provvisoriamente in un’area del comparto ministeri presso il Ministero delle politiche agricole. La lavoratrice aveva chiesto l’annullamento/disapplicazione del DPCM 21 gennaio 2013 sulla tabella di corrispondenza per il personale dell’ente soppresso, il riconoscimento del proprio diritto a un diverso inquadramento nell’area medica della sezione professionisti o nell’area dirigenti, nonché l’attivazione di procedure di mobilità. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione della lavoratrice. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel testo disponibile la Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi perché rileva in via preliminare un vizio della notificazione del primo ricorso: la prima notifica, tentata presso il precedente studio dei difensori della controparte, non è andata a buon fine; la successiva notifica, effettuata oltre il limite temporale applicabile, non ha potuto sanare il vizio perché il mancato completamento della prima notifica è stato ritenuto imputabile alle ricorrenti. La Corte richiama il principio per cui, quando la notifica fallisce per cause non imputabili al notificante, occorre riattivarla con immediatezza; ma qui la mancata esatta individuazione del domicilio professionale del difensore della controparte, iscritto nel medesimo circondario/distrettuale, è stata considerata imputabile alle amministrazioni notificanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza affrontare i quattro motivi di merito. Ha ritenuto che la prima notificazione del ricorso fosse fallita per ragioni imputabili alle parti ricorrenti, perché i difensori della controricorrente avevano il proprio domicilio professionale presso il foro di Roma e il loro cambio di studio risultava tempestivamente comunicato all’Ordine; pertanto, spettava ai notificanti verificare l’effettivo domicilio professionale prima di notificare. Conseguentemente, la seconda notifica non ha potuto conservare gli effetti della prima. Le amministrazioni sono state condannate alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della controricorrente. La Corte ha anche escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazioni statali ammesse alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
È richiamato come termine di riferimento per valutare la tempestività della riattivazione del processo notificatorio dopo un esito negativo non imputabile al notificante; la riattivazione deve avvenire senza superare la metà del termine previsto da tale norma, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.
art. 91 c.p.c.
È applicato per porre le spese di lite a carico delle amministrazioni ricorrenti, in quanto soccombenti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per escludere, nel caso di amministrazioni statali ammesse alla prenotazione a debito, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È menzionato come parametro dell’ulteriore importo collegato al contributo unificato, che però non è dovuto nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando una notificazione processuale non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza per conservare gli effetti della richiesta originaria, senza oltrepassare di regola la metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- Se il difensore della parte destinataria svolge la propria attività nel medesimo circondario del tribunale o nel medesimo distretto e il cambio di studio risulta conoscibile attraverso gli strumenti ordinari di verifica, il notificante ha l’onere di accertare l’effettivo domicilio professionale prima di procedere; la notificazione eseguita presso un indirizzo non più attuale può essere imputabile al notificante.
- La sanatoria dell’esito negativo di una prima notificazione presuppone che il fallimento non sia imputabile alla parte notificante; in difetto, il tentativo non produce effetti utilmente conservativi e la successiva notifica non può rimediare al vizio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Le amministrazioni statali ammesse alla prenotazione a debito non sono tenute al versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05244/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05280/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05281/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05286/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05290/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05291/2024 del 28/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →