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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01611/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001: in fase monitoria la Corte d'appello aveva riconosciuto a una parte privata un indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Il Ministero ha proposto opposizione sostenendo che, ai fini del calcolo della durata ragionevole, non dovesse essere computato il periodo di sospensione del processo presupposto disposto in attesa della definizione di una causa di lavoro pregiudicante. Ha inoltre dedotto che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato al giudizio ordinario principi elaborati per le procedure concorsuali e che, comunque, la durata del giudizio pregiudicante avrebbe dovuto essere sottratta dal computo della durata del procedimento pregiudicato. Il motivo di ricorso per cassazione denuncia violazione dell'art. 2, comma 2-quater, dell'art. 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il periodo di sospensione non poteva essere incluso nel tempo del processo da indennizzare e che non era necessario produrre gli atti del giudizio pregiudiziale, essendo pacifica la sospensione per pregiudizialità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, secondo l'orientamento consolidato successivo alla riforma del 2012, la previsione dell'art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001 impone di non considerare nel computo della durata del processo il tempo in cui il processo è sospeso, senza distinzione tra sospensione ex art. 295 c.p.c. e altre ipotesi di sospensione. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001

    Ai fini del computo della durata ragionevole del processo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso; la disposizione si applica a tutte le ipotesi di sospensione e non solo a quella ex art. 295 c.p.c.

  • art. 4, L. n. 89/2001

    È richiamato come norma che disciplina la proponibilità della domanda di equa riparazione, rispetto alla quale la diversa contabilizzazione del tempo di sospensione non può essere usata per eludere i termini di decadenza riferiti al giudizio pregiudicante.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato nel ricorso per censurare la valutazione della Corte territoriale, ma la decisione si concentra soprattutto sull'erronea applicazione della disciplina della durata ragionevole del processo.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato come ipotesi tipica di sospensione del processo; la Corte ribadisce che la regola del comma 2-quater non si limita a questa fattispecie ma copre ogni sospensione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, il tempo di sospensione del processo presupposto non va computato nella durata ragionevole del procedimento, indipendentemente dalla causa della sospensione.
  • La regola di esclusione del periodo di sospensione opera in modo generale e non è limitata alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; l'eventuale pregiudizio derivante dalla durata del giudizio pregiudicante deve essere fatto valere con autonoma domanda di equa riparazione.
  • Non è consentito valorizzare la durata del processo pregiudiziale per estendere il periodo indennizzabile del processo pregiudicato, poiché ciò contrasterebbe con il criterio legale di computo fissato dalla L. n. 89/2001.
  • La mancata produzione degli atti del giudizio pregiudiziale non impedisce di applicare la detrazione del periodo di sospensione quando la sospensione per pregiudizialità sia pacifica tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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