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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38441/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione, deducendo: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., per presunta insussistenza dei presupposti della pericolosità sociale qualificata, lamentando che la decisione si fonda prevalentemente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Giuseppe e Adriano Cacalano e Alessandro D'Amato) la cui attendibilità sarebbe stata messa in dubbio e che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle doglianze difensive; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., per mancata attualità della pericolosità sociale, deducendo che alcuni elementi richiamati (nota della Questura relativa a violazione del T.U.L.P.S. per attività di vigilanza privata e una condanna in primo grado per minaccia aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.) sarebbero inconferenti o errati nei dettagli fattuali (es. la licenza poi revocata, e l'epoca/contesto della minaccia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità in quanto il ricorrente in realtà contestava la motivazione del provvedimento (vizi di illogicità e contraddittorietà), profili non sindacabili in cassazione nel procedimento di prevenzione salvo il caso di motivazione del tutto inesistente o meramente apparente; la motivazione del provvedimento era invece ritenuta esistente e sufficiente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'attualità della pericolosità: ha valorizzato la recente sentenza di condanna del 11/11/2022, la violazione del T.U.L.P.S. (non neutralizzata dalla successiva revoca della licenza) e la nota della Questura del 7/6/2022 che indicava il ricorrente come punto di riferimento della "famiglia Cassotta", elementi che comprovano l'attualità della pericolosità sociale. Conseguentemente il decreto di conferma della sorveglianza speciale e della cauzione è stato mantenuto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il rito con cui il ricorso è stato trattato; indica la disciplina del procedimento in Cassazione per le misure di prevenzione

  • art. 606, comma 1, lett. B) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge; la Corte ricorda che molte censure che appaiono come violazioni di legge sono in realtà contestazioni della motivazione, non ammissibili in cassazione in materia di prevenzione

  • art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla giurisprudenza come limite alle deduzioni di illogicità manifesta; in prevenzione la cassazione può intervenire solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma che introduce aggravanti connesse all'associazione mafiosa; la corte ha ritenuto rilevante la circostanza aggravante riferita alla minaccia nei confronti di un appartenente alla polizia giudiziaria

  • T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

    Violazione amministrativa penale relativa all'esercizio abusivo di attività di vigilanza privata; la Corte ha considerato la violazione rilevante ai fini della pericolosità nonostante la successiva revoca della licenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la Corte di Cassazione è limitata a sindacare violazioni di legge: non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto o la logica argomentativa del giudice, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
  • La deduzione dell'inaffidabilità di collaboratori di giustizia deve essere sostenuta da elementi tali da rendere la motivazione del giudice della prevenzione inesistente o apparentemente incoerente; altrimenti la valutazione di attendibilità compiuta in sede di cognizione o d'appello prevale.
  • Per valutare l'attualità della pericolosità sociale si tiene conto anche di condanne recenti e di violazioni amministrativo-penali connesse al medesimo contesto criminale; la successiva revoca di una licenza non elimina automaticamente la rilevanza della violazione commessa quando l'illecito si è già perfezionato.
  • Errori o imprecisioni su dettagli fattuali non necessariamente incidono sulla decisione quando il quadro probatorio complessivo e la ratio decidendi restano coerenti e giustificano la misura.
  • La condotta di minaccia commessa nei confronti di operatori di polizia giudiziaria è particolarmente grave e può rafforzare la valutazione di pericolosità qualificata, soprattutto se aggravata ai sensi delle disposizioni relative alle associazioni mafiose.
  • Chi intende impugnare un decreto di prevenzione in Cassazione dovrebbe concentrare le censure su reali profili di illegittimità di diritto o su totale carenza di motivazione, evitando di limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte in sede di merito

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