Sentenza n. 310/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza n. 2 del 10 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, e della sentenza n. 1557 del 5 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, relative al riconoscimento dell'anzianità di servizio, all'inquadramento stipendiale e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro. La prima aveva riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, ulteriori anni 3, mesi 6 e giorni 19 di anzianità, ordinando l'inquadramento alla data del 1° settembre 2018 nella fascia stipendiale 9-14, il pagamento delle differenze retributive maturate e il versamento dei contributi correlati all'INPS. La seconda aveva riconosciuto l'anzianità derivante dai servizi prestati a tempo determinato, il diritto alla progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato, l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 e il pagamento delle ulteriori differenze retributive, comprese quelle relative a supplenze brevi e saltuarie. Entrambe le sentenze erano state notificate al Ministero, erano passate in giudicato ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Nonostante ciò, l'Amministrazione era rimasta inerte, rendendo necessaria la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alle due sentenze del Tribunale di Cosenza entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza del TAR a cura della ricorrente. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con il compito di adottare, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento
La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato consente di proporre l'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disciplina relativa alle spese dell'attività commissariale nei giudizi di ottemperanza è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto nell'ordinamento l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dal giudice per la disciplina delle spese commissariali.
Massime di principio
- L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, una volta decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, legittima l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche quando il titolo giudiziale è costituito da una sentenza del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di somme di denaro e all'adozione di conseguenti atti amministrativi o contabili.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'attuazione del titolo, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese dell'attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per le ottemperanze relative ai decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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