Ordinanza n. 89/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive -OMISSIS- del-OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale viene fatto divieto a -OMISSIS- -OMISSIS-di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionistici e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli stati appartenenti all’Unione Europea, per la durata di ANNI DUE a decorrere dalla notifica del provvedimento e con il quale si prescrive a -OMISSIS--OMISSIS-di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio della ASD Sagginalese, nei luoghi circostanti lo stadio "Bini Stefano" sito in località Grezzano, nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI), nonché in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni, nonché in tutti i luoghi² interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni; - del provvedimento di parziale modifica del -OMISSIS- del-OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- nella parte in cui “Si conferma il provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS- che si conferma in ogni altra sua parte”. - nonché dì ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo comunque connesso ancorché non conosciuto ed in particolare: - della nota della Questura di Firenze - Divisione Polizia Anticrimine Prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, recante "Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. - della proposta per l’applicazione del DASPO della Legione Carabinieri Toscana, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di due anni, successivamente parzialmente modificato, con divieto di accesso agli impianti e ai luoghi connessi a manifestazioni calcistiche
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Firenze che gli vietava, per due anni, l'accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio sul territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione europea, nonché ai luoghi circostanti lo stadio interessato dalle partite di una specifica associazione sportiva e ai luoghi di sosta, transito o trasporto degli spettatori. È stata altresì impugnata la successiva modifica parziale del provvedimento, oltre agli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, la proposta di applicazione del DASPO e la comunicazione di notizia di reato. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la propria identificazione quale autore dell'asserita aggressione all'allenatore. Il Tribunale ha rilevato dubbi sull'identificazione, avuto riguardo alla fase della ricognizione fotografica e al fatto, accertato, che il ricorrente non si trovava sul campo da gioco, luogo degli scontri, perché era stato precedentemente espulso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso suscettibile di positivo apprezzamento ai fini cautelari, ravvisando dubbi sull'identificazione del ricorrente rispetto all'aggressione contestata. La valutazione è stata fondata sia sulle modalità della ricognizione fotografica sia sull'accertata assenza del ricorrente dal campo da gioco nel momento e nel luogo in cui si erano verificati gli scontri, a seguito della sua precedente espulsione. Ritenuti sussistenti i presupposti cautelari, il Collegio ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia del DASPO impugnato, fissando l'udienza pubblica di merito per il 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata come base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il provvedimento di DASPO può essere sospeso quando emergano dubbi concreti sull'identificazione del destinatario quale autore dei fatti posti a fondamento della misura.
- Ai fini della verifica cautelare dell'identificazione, assumono rilievo sia le modalità della ricognizione fotografica sia gli elementi oggettivi incompatibili con la presenza dell'interessato nel luogo degli scontri, come la sua precedente espulsione dal campo di gioco.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →