Cassazione Penale, Ordinanza n. 39282/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quello sul trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il ricorso mirava, in sostanza, a censurare la decisione di appello nonostante la formazione del concordato, ma la Corte rileva che non risultano dedotti motivi consentiti: nel giudizio di cassazione non possono essere fatti valere i motivi rinunciati in appello, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi della pena che non si traducano in illegalità della stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione non consenta di riproporre doglianze relative a motivi espressamente rinunciati, né di lamentare omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né di dedurre vizi del trattamento sanzionatorio se la pena rientra nei limiti legali. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di appello emessa a seguito di concordato sui motivi, con rinuncia a tutti i motivi di appello tranne quello sul trattamento sanzionatorio
non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento quando si ricorre contro una decisione resa in concordato su motivi rinunciati
a seguito della dichiarazione di inammissibilità vengono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende
norma processuale che disciplina il concordato sui motivi in appello, presupposto della sentenza impugnata
fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi di appello, non sono proponibili censure che ripropongano motivi espressamente rinunciati in appello.
- La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta in cassazione quando la sentenza impugnata deriva da un concordato sui motivi e il ricorrente abbia rinunciato ai motivi di merito.
- In materia di trattamento sanzionatorio, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se si deduce l'illegalità della pena; non sono sufficienti doglianze sulla misura della pena se questa resta entro i limiti edittali e risulta conforme alla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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