Sentenza n. 92/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 386/2025, pubblicata il 02.07.2025, RGN. 1016/2024, emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 02.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza definitiva n. 386/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a beneficiare, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, dell'importo di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 3.000,00 mediante la Carta elettronica del docente, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era rimasta ineseguita. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sassari entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessata. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza al giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della pronuncia e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica per la decisione sull'ottemperanza e per l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
È richiamato quale fondamento del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
È richiamato quale disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica del docente, secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione e comportante un obbligo di pagamento o di attribuzione di un beneficio, rimane ineseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio stabilito nella decisione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme è proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione allo scadere del termine assegnato.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
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