Cassazione Civile, Ordinanza n. 09304/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da due società che utilizzavano energia elettrica in un sito produttivo, le quali lamentavano ripetuti sbalzi di tensione e micro-interruzioni nella fornitura tra il 2011 e il 2014, con conseguenti danni materiali, fermo produttivo e pregiudizi economici. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando il distributore della rete e ponendo a suo carico anche il manlevante assicurativo, oltre alle spese di lite. In appello, su gravame dell'assicuratore e del distributore, la Corte territoriale ha riformato integralmente la decisione e ha rigettato le domande risarcitorie, dichiarando altresì contumace la società fornitrice dell'energia e non liquidandole le spese del primo grado. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza d'appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché era invece regolarmente costituita in appello; le altre società hanno proposto ricorso incidentale lamentando, in sintesi, violazione delle norme sulla prova e sul nesso causale, nonché omessa considerazione di documenti, richiesta istruttoria e consulenza tecnica. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi del ricorso incidentale perché diretti a contestare la valutazione del materiale probatorio e della CTU, senza adeguato confronto con la ratio decidendi, e ha accolto il motivo principale della società fornitrice, rilevando che la sua contumacia era stata dichiarata erroneamente nonostante la rituale costituzione in appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza solo in parte e ha deciso nel merito: revoca della contumacia, condanna delle controparti soccombenti al pagamento delle spese di primo grado in favore della società fornitrice e compensazione delle spese del grado d'appello; per il giudizio di cassazione le spese sono state poste a carico delle parti soccombenti secondo le rispettive posizioni, con compensazione parziale tra alcune di esse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società fornitrice di energia elettrica, perché la Corte d'appello l'aveva erroneamente dichiarata contumace nonostante la tempestiva costituzione in giudizio, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle società attrici, ritenendo che le censure mirassero solo a sovvertire l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito e non evidenziassero un reale vizio di violazione di legge o motivazionale nei limiti consentiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo punto relativo alla contumacia e alle spese; la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con revoca della declaratoria di contumacia della società fornitrice, condanna delle società attrici al pagamento delle spese del primo grado in suo favore e compensazione delle spese del giudizio d'appello. Le spese di cassazione sono state regolate secondo soccombenza, con compensazione tra alcune parti e condanna delle controparti nei confronti della ricorrente principale.
Norme richiamate
In presenza di ricorsi avverso la medesima sentenza, va disposta la riunione dei procedimenti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La censura è inammissibile se il ricorrente non riporta nel ricorso il contenuto degli atti e delle istanze rilevanti a sostegno del motivo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione parziale.
La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento dell'esito della prova.
Il vizio è deducibile solo se il giudice applica il libero convincimento a una prova che per legge è soggetta a un criterio legale di valutazione; non è censurabile la mera valutazione del materiale probatorio.
La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo giudizio di fatto o vi sia una motivazione meramente assertiva e astratta.
È richiamato in relazione alla nullità processuale denunciata per il vizio di motivazione e di contraddittorio.
È evocato nel motivo relativo alla pretesa omissione di pronuncia sulle spese nei confronti di una parte costituita.
Le spese seguono la soccombenza; l'erronea dichiarazione di contumacia incide anche sulla regolazione delle spese.
È richiamato nel motivo relativo alla regolazione delle spese di lite.
È invocato dalle ricorrenti incidentali quale norma sulla responsabilità da inadempimento del gestore del servizio.
È invocato per sostenere una responsabilità aggravata legata alla pericolosità dell'attività di gestione della rete/fornitura.
È menzionato nei motivi come parametro di responsabilità, ma non costituisce il fulcro della decisione.
Richiamato per il criterio del risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno.
art. 111 Cost.
È evocato in relazione al diritto a una motivazione effettiva e al giusto processo.
art. 24 Cost.
È richiamato per la lesione del diritto di difesa conseguente all'erronea dichiarazione di contumacia.
È richiamato quale presidio del contraddittorio processuale.
È richiamato nel motivo di nullità processuale per violazione del contraddittorio.
È richiamato nel motivo di nullità processuale per violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura viene ritenuta inammissibile nei limiti in cui mira a riesaminare il merito.
È richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.
delibera AEEG 198/11
È richiamata solo nel racconto dei fatti come fonte dell'indennizzo richiesto dalle attrici.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti, in realtà, la valutazione del materiale probatorio e l'esito del giudizio sulla sufficienza della prova.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile soltanto se il giudice attribuisce efficacia vincolata a una prova che la legge non considera tale o viceversa; la mera contestazione del convincimento del giudice sulla prova è un motivo di merito non sindacabile in cassazione.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la decisione non contenga un reale percorso argomentativo di fatto, ma si limiti ad affermazioni generiche o astratte; non sussiste se il giudice richiami e condivida criticamente una CTU e le relative risultanze.
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza di omesso esame di fatti decisivi richiede la specifica indicazione del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Se una parte è stata erroneamente dichiarata contumace nonostante la sua rituale costituzione, la sentenza è nulla per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Quando, cassata la sentenza, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito e correggere direttamente anche il capo sulle spese.
- La contestazione della CTU deve essere tempestiva e specifica: in difetto, il giudice può legittimamente valorizzarla come base decisoria, specialmente se si tratta di consulenza percipiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09261/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09264/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09265/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09275/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09281/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09283/2026 del 13/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →