Sentenza n. 10562/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso pubblicato il 22 luglio 2024 sul sito di Formez (Concorsi e riqualificazione PA - Commissione interministeriale RIPAM) con il quale si comunicava testualmente: “il Ministero dell’Interno ha manifestato la necessità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n. 52 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per esami, per n. 6 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Caivano, nell’Area funzionari ed elevata qualificazione con il profilo professionale di istruttore direttivo assistente sociale (codice SOC/D) nei ruoli del Ministero dell’Interno” e del relativo allegato; - del successivo provvedimento pubblicato sul sito del Ministero il 18 settembre 2024 con cui venivano assegnate le sedi, tra cui quella di Isernia; - di ogni ulteriore atto presupposto e/o successivo anche dagli estremi sconosciuti che si dovesse ritenere lesivo della posizione dell’odierna ricorrente, ivi compresi eventuali contratti nelle more stipulati; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 maggio 2025: - della circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile per le risorse strumentali e finanziarie n. 0022250 del 21 marzo 2025 con cui veniva trasmesso alle diverse amministrazioni interessate l’allegato A, riportante le sedi dalle quali era possibile uscire con la copertura organica complessiva non inferiore al 60% e l’allegato B, riportante le sedi che presentano posti disponibili da mettere a bando nella procedura di mobilità; - degli stessi allegati A (uscita) e B (entrata) alla circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile per le risorse strumentali e finanziarie n. 22250 del 21 marzo 2025; - della nota prot. in uscita n. 29074 del 9 aprile 2025 con cui il Ministero dell’Interno Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile per le risorse strumentali e finanziarie comunicava alla ricorrente di non poterla ammettere alla procedura di mobilità in ragione delle previsioni regolamentari sull’attuazione della mobilità, con riferimento alla copertura di organico della sede di provenienza; - della circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile per le risorse strumentali e finanziarie n. prot. in uscita 0100161 del 19 dicembre 2024 con cui si rendeva noto alle amministrazioni interessate dell’indizione della procedura di mobilità; - della circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile per le risorse strumentali e finanziarie n. 7748 del 29 gennaio 2025 con cui si rendeva noto alle amministrazioni interessate del rinvio della data di avvio della procedura di mobilità ordinaria; - delle disposizioni regolamentari per l’attuazione della mobilità volontaria all’interno dell’amministrazione adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile per le risorse strumentali e finanziarie (decreto n. 0001609 del 17 luglio 2024) nella parte in cui, all’art. 2 comma 3 ha previsto che “contestualmente, l’amministrazione rende note, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, le sedi da cui è indicata la possibilità di uscita e quelle verso le quali è consentito il trasferimento. Per sedi di uscita si intendono tutte quelle che dispongano, alla data di emissione del bando, di una copertura della dotazione organica complessiva non inferiore al 60%. Per sedi in entrata si intendono tutte le sedi, tranne quelle per le quali il trasferimento determinerebbe condizioni di sovrannumero”) - di ogni ulteriore atto e provvedimento che si dovesse ritenere lesivo della posizione dell’odierna ricorrente, anche dagli estremi sconosciuti, ivi comprese la circolare prot. uscita n. 0059563 del 17 luglio 2024 del Ministero dell’Interno e la comunicazione della Prefettura di Isernia del 25 marzo 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19 settembre 2025: - della nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie Direzione centrale per le politiche del personale dell’amministrazione civile, prot. n.0049877 del 6 giugno 2025, con cui è stata resa nota l’imminente pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di mobilità avviata il 24 marzo 2025; - del relativo elenco delle domande di mobilità pervenute e degli esiti delle singole istanze, dell’elenco/graduatoria in ordine alfabetico dei dipendenti trasferiti per mobilità ordinaria e i relativi uffici di entrata ed uscita nonché del successivo elenco dei trasferiti a seguito di scorrimento per rinuncia; - della nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie Direzione centrale per le politiche del personale dell’amministrazione civile n. prot. 0060197 del 14 luglio 2025 relativa alla pubblicazione degli elenchi dei trasferiti e del relativo elenco; - della nota 0060318 del 15 luglio 2025 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie Direzione centrale per le politiche del personale dell’amministrazione civile con cui diversi uffici pubblici sono stati informati dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria di cui alla procedura di mobilità in oggetto; - dell’ulteriore nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie Direzione centrale per le politiche del personale dell’amministrazione civile n.0014826 del 26 agosto 2025 contenente l’integrazione degli elenchi dei trasferiti e, del relativo elenco così come integrato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti relativi all’assegnazione della sede di Isernia a seguito dello scorrimento di una graduatoria concorsuale e atti della successiva procedura di mobilità interna, inclusa l’esclusione della dipendente per insufficiente copertura organica della sede di provenienza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già collocata in posizione utile in una procedura di mobilità del 2019 per le sedi di Isernia e Campobasso e successivamente assegnata in missione presso la Prefettura di Campobasso, ha impugnato l’assegnazione della sede di Isernia a nuovi assunti mediante scorrimento della graduatoria di un concorso e, con motivi aggiunti, gli atti della procedura di mobilità interna avviata nel 2025. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto dare priorità alle esigenze di mobilità del personale già in servizio prima di procedere alle nuove assunzioni o di indire una nuova procedura di mobilità. Ha inoltre contestato l’esclusione dalla procedura di mobilità del 2025, fondata sulla regola regolamentare secondo cui non è consentita l’uscita dalle sedi con copertura organica complessiva inferiore al 60%, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., della l. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e par condicio, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 30 d.lgs. 165/2001. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto a essere trasferita mediante mobilità presso la sede di Isernia. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto di lavoro privatizzato e atti di gestione datoriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Il giudice ha individuato il petitum sostanziale non nella contestazione autonoma della scelta amministrativa di procedere allo scorrimento della graduatoria, ma nella pretesa della dipendente a ottenere il trasferimento presso la sede di Isernia mediante mobilità interna. La ricorrente appartiene al personale dell’amministrazione civile dell’Interno, soggetto al regime di pubblico impiego privatizzato e non al personale escluso dalla privatizzazione ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 165/2001. Le controversie sulla mobilità interna di tale personale rientrano nella giurisdizione ordinaria, poiché attengono all’esercizio dei poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001 e non alla costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura concorsuale. Anche le censure rivolte alle disposizioni regolamentari sulla mobilità possono essere esaminate incidentalmente dal giudice ordinario. La presenza, tra gli atti impugnati, di provvedimenti relativi allo scorrimento della graduatoria non ha attratto la controversia nella giurisdizione amministrativa, poiché l’interesse sostanziale perseguito era il trasferimento della dipendente e non l’annullamento della scelta di assumere mediante scorrimento; inoltre, la sede di Isernia era rimasta vacante. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [...] ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti
Le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle concernenti l’assunzione e gli atti amministrativi presupposti, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
La giurisdizione amministrativa permane per le controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione, ma tale eccezione non si applica alla mobilità interna del personale già in servizio in regime privatizzato.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Gli atti relativi alla mobilità interna del personale privatizzato sono riconducibili ai poteri del datore di lavoro privato e non all’esercizio di potestà autoritative.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la controversia deve essere attribuita al giudice competente in base al petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e i fatti allegati, non la qualificazione formale della domanda né la prospettazione delle parti.
- Le controversie aventi a oggetto la mobilità interna di dipendenti pubblici soggetti al regime privatizzato appartengono alla giurisdizione ordinaria, perché riguardano l’esercizio dei poteri del datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001 e non la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura concorsuale.
- La contestazione di atti regolamentari o generali adottati dall’amministrazione non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa quando tali atti siano dedotti nell’ambito di una controversia rientrante nella giurisdizione ordinaria; il giudice ordinario può valutarne incidentalmente l’illegittimità.
- La presenza di atti relativi allo scorrimento di una graduatoria concorsuale non attrae la controversia nella giurisdizione amministrativa quando il petitum sostanziale sia diretto a ottenere il trasferimento del dipendente mediante mobilità interna e non a contestare autonomamente la scelta autoritativa di procedere all’assunzione mediante scorrimento.
- La riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione è ammessa entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →