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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34670/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società pronunciata dal Tribunale di Trani su ricorso di una società creditrice estera, fondata su un credito di euro 4.322.378,46 portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in base ad assegni e non sospeso nel giudizio di opposizione. La società fallita propose reclamo ex art. 18 l.fall. deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani per avvenuto trasferimento della sede a Prato, l'insussistenza o comunque l'incertezza del credito della istante, la nullità della sentenza per asserita incompatibilità del giudice componente del collegio, la condanna alle spese in un procedimento che ritenne non contenzioso e l'omessa ammissione di un'istanza istruttoria relativa a notizie dal procedimento penale avviato a seguito di denuncia. La Corte d'appello di Bari rigettò il reclamo, ritenendo in sostanza non decisiva l'eccezione di incompetenza perché il trasferimento della sede era avvenuto nell'anno anteriore al ricorso per fallimento, valorizzando la perdurante efficacia del decreto ingiuntivo e l'inaffidabilità del documento prodotto dalla debitrice per contestare il credito. In cassazione furono proposti sei motivi: 1) violazione degli artt. 9 e 18 l.fall. per mancato esame dell'eccezione di incompetenza territoriale; 2) violazione degli artt. 6 l.fall. e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla carenza del credito; 3) omessa disamina e violazione dell'art. 15, comma 9, l.fall. in tema di inesistenza/incertezza del quantum; 4) violazione degli artt. 156, 158 e 161 c.p.c. per asserita nullità della sentenza del collegio; 5) violazione del D.M. 55/2014 e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sulla condanna alle spese; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'istanza istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la nuova eccezione di nullità della procura al ricorso per il fallimento, perché sollevata solo in memoria e non nei gradi di merito; ha respinto il primo motivo perché, pur rilevando che il reclamo fallimentare ha effetto devolutivo pieno e non è soggetto ai limiti dell'appello ordinario, ha comunque evidenziato che il trasferimento della sede era avvenuto meno di un anno prima del ricorso per fallimento, con applicazione dell'art. 9, comma 2, l.fall.; ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, poiché la Corte d'appello aveva invece affrontato il tema del credito azionato e ne aveva confermato la perdurante efficacia alla luce del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare incongruenze della sentenza di primo grado e non l'accertamento della Corte territoriale; ha respinto il quarto motivo affermando che l'eventuale incompatibilità del giudice va fatta valere con ricusazione nei termini di legge; ha respinto il quinto motivo ribadendo che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura contenziosa e comporta la soccombenza sulle spese; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché la mancata ammissione di prova non integra di per sé error in procedendo e, comunque, l'esibizione documentale è rimedio residuale. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura devolutiva piena e consente la riproposizione delle questioni già dedotte in primo grado, ma non elimina le preclusioni processuali già maturate nei gradi precedenti.

  • art. 9 l.fall.

    il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza

    Il trasferimento della sede legale effettuato nell'anno precedente alla domanda di fallimento è irrilevante ai fini della competenza territoriale del tribunale.

  • art. 6 l.fall.

    È norma evocata dalla parte per contestare la legittimazione all'istanza di fallimento; la Corte rileva però che il credito della istante risultava assistito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non sospeso.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è scrutinata alla luce del contenuto effettivo della motivazione; la mancata ammissione di una prova non integra automaticamente violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 15, comma 9, l.fall.

    È richiamato dalla parte per sostenere l'incertezza del credito; la Corte non accoglie la censura perché il credito azionato era comunque sorretto da titolo monitorio provvisoriamente esecutivo.

  • art. 156 c.p.c.

    È evocato quale norma sulla nullità degli atti, ma la pretesa incompatibilità del giudice non conduce alla nullità rilevabile d'ufficio se non è stata proposta ricusazione.

  • art. 158 c.p.c.

    La Corte esclude che la partecipazione del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo determini di per sé nullità della decisione.

  • art. 161 c.p.c.

    I motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; se non fatti valere tempestivamente nei gradi di merito, non possono essere dedotti per la prima volta in cassazione.

  • art. 52 c.p.c.

    L'eventuale incompatibilità del giudice va fatta valere con istanza di ricusazione nelle forme e nei termini prescritti.

  • art. 649 c.p.c.

    La mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo nell'opposizione rafforza la persistente rilevanza del credito ai fini del fallimento.

  • art. 118 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è rimedio residuale e soggetto a condizioni di ammissibilità; non può supplire al difetto di prova della parte.

  • art. 119 c.p.c.

    Richiamato in tema di esibizione documentale, quale strumento utilizzabile solo in presenza dei presupposti normativi.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Concorre a delimitare i presupposti dell'ordine di esibizione, che resta facoltà discrezionale del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La mancata ammissione di un mezzo istruttorio può, al più, tradursi in vizio motivazionale deducibile secondo i rigorosi requisiti del n. 5.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • D.M. 55/2014

    È richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento opera un effetto devolutivo pieno, ma le questioni non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se non sono state ritualmente dedotte nei gradi di merito.
  • Il trasferimento della sede legale avvenuto nell'anno precedente al ricorso per la dichiarazione di fallimento non sposta la competenza territoriale del tribunale competente ratione temporis.
  • Ai fini della legittimazione a chiedere il fallimento, un credito assistito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non sospeso conserva idoneità a fondare l'istanza, salvo prova concreta e convincente della sua insussistenza.
  • La censura di omessa pronuncia non è accoglibile quando la decisione impugnata abbia comunque esaminato, sia pure implicitamente o con diversa argomentazione, la questione sottoposta al giudice.
  • L'asserita incompatibilità del giudice componente del collegio non determina di per sé nullità della sentenza se non è stata tempestivamente proposta ricusazione nei modi e nei termini di legge.
  • La mancata ammissione di un mezzo istruttorio non costituisce automaticamente error in procedendo; la parte deve indicare in modo specifico i fatti decisivi che la prova avrebbe consentito di accertare.
  • L'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile con altri mezzi e non per supplire alla carenza probatoria della parte interessata.
  • Il giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura contenziosa, con conseguente applicazione del principio di soccombenza nella regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompetenzaProveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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