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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20133/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da una lavoratrice per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con una società di autoriparazioni nel periodo 22 agosto 2011 - 4 aprile 2013, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive e T.F.R. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo provato il rapporto subordinato irregolare, pur escludendo interferenze con altra società presso la quale la lavoratrice aveva poi prestato attività in periodi successivi. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per errore di percezione del contenuto delle prove orali, sostenendo che nessun testimone avesse riferito dell'anno 2011; (2) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per travisamento delle prove orali e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse valutato in modo distorto le testimonianze, senza considerare le allegazioni sul trasferimento dell'attività tra le due società. La società subentrante nel rapporto lavorativo ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla regolazione delle spese, censurando la compensazione disposta dalla Corte d'appello nonostante la propria totale vittoria sul merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della società datrice di lavoro, ritenendo infondato il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato l'accertamento del rapporto subordinato su un apprezzamento complessivo delle prove e sulla radicale negazione difensiva inizialmente opposta dalla società; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in sostanza a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, attività estranea al vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. Nel contempo ha accolto il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, ritenendo che la Corte d'appello avesse disposto la compensazione in assenza dei presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non essendo sufficiente il generico richiamo alla qualità delle parti e alla controvertibilità della questione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, la Corte ha condannato la lavoratrice alle spese di tutti i gradi di giudizio in favore della società incidentale; inoltre ha condannato la società ricorrente principale a rifondere alla lavoratrice le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza ex art. 115 c.p.c. è stata ricondotta dal ricorrente a un preteso errore di percezione delle prove orali; la Corte ha tuttavia ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione dell'art. 115 c.p.c. e un errore di percezione del contenuto della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame non consente una rivalutazione della sufficienza o razionalità della motivazione né del materiale probatorio, se il fatto storico è stato comunque esaminato dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese; la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese processuali.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma applicabile ratione temporis e, dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni di analogo tenore; il generico richiamo alla qualità delle parti e alla controvertibilità della questione non è sufficiente.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Invocato in via subordinata per carenza di motivazione sulla compensazione delle spese.

  • art. 380 bis. 1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che contesti la valutazione delle prove non è ammissibile se, sotto la veste dell'errore di percezione o dell'omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo; non ricorre se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non sono state esaminate tutte le prove dedotte.
  • La decisione sulle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. deve poggiare su presupposti tipizzati o su ragioni gravi ed eccezionali analoghe; il richiamo generico alla qualità delle parti o alla mera controvertibilità della lite non basta a giustificare la compensazione.
  • In tema di spese processuali, la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata, neppure parzialmente, del costo del giudizio in assenza di una valida base normativa per la compensazione.
  • Quando il ricorso principale è respinto ma quello incidentale è accolto solo sul capo spese, la cassazione può essere limitata a tale capo e il giudice di legittimità può decidere nel merito sulla regolazione delle spese senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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