Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 1040/2024, emessa il 26.09.2024, nel giudizio portante il n. r.g. 2613/2023, notificata in forma esecutiva il 26.09.2024, nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c., al domicilio reale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, passata in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto del 09.04.2025.

Giustizia amministrativa202501647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 1040/2024, relativa all'assegnazione della Carta del docente e all'erogazione dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1040/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto di una ricorrente all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all'erogazione di euro 2.000,00, e dell'altra ricorrente all'assegnazione della Carta per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna all'erogazione di euro 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro contiene una condanna pecuniaria, è passata in giudicato e risulta regolarmente notificata all'amministrazione debitrice. In assenza di prova dell'adempimento o di fatti estintivi del credito, il Ministero è stato condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi gli importi di euro 2.000,00 ed euro 3.000,00 spettanti alle ricorrenti per le rispettive annualità, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. È stato assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere alla liquidazione e corresponsione delle somme, compresa l'eventuale penalità maturata. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all'adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero, poiché l'inadempimento era ingiustificato, l'attività dovuta non presentava particolare complessità e non erano state rappresentate ragioni ostative. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 550,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, anche con riferimento a decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha modificato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., rendendo applicabile la penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la fonte del diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può imporre l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione sia rimasta inadempiente e risultino rispettate le formalità di notificazione e gli altri presupposti di legge.
  • In presenza di una condanna pecuniaria definitiva e non eseguita, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto pagamento o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione; in mancanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente la corresponsione delle somme dovute.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di decisioni aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, purché il suo impiego non risulti manifestamente iniquo e l'amministrazione non dimostri ragioni ostative all'adempimento.
  • La penalità di mora può decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e deve essere coordinata con la nomina del commissario ad acta: quando scade il termine assegnato per l'adempimento spontaneo e subentra l'esecuzione sostitutiva, non è equo consentire la prosecuzione indefinita della penalità.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari e di riferire al giudice sull'avvenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.