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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03414/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente finanziatore)

La controversia

Una società unipersonale aveva ottenuto un contributo pubblico di euro 100.000 nell'ambito di un bando regionale per lo sviluppo imprenditoriale e la creazione di impresa. Dopo una verifica, l'ente erogatore revocava integralmente l'agevolazione ritenendo che tre fatture, per complessivi euro 11.399, risultassero dichiarate come già pagate in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 3 aprile 2007, mentre in realtà erano state saldate con ricevute bancarie a scadenza differita. Secondo l'ente, ciò integrava violazione del bando e determinava anche il venir meno della soglia minima del 20% dell'investimento da destinare alla nuova attività. La società beneficiaria agiva in giudizio chiedendo l'illegittimità della revoca e il mantenimento del contributo; l'ente resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione. Il tribunale accoglieva la domanda della società, ma la corte d'appello riformava integralmente, dichiarando legittima la revoca e condannando la beneficiaria alla restituzione del contributo con interessi. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione del bando e della disciplina comunitaria, sostenendo che la revoca era stata disposta sulla base di norme del bando diverse da quelle richiamate in sentenza e che comunque la difformità non avrebbe potuto giustificare la revoca integrale; 2) erronea applicazione delle clausole del bando sulla tempistica di completamento dell'investimento e di trasmissione della documentazione, sostenendo di aver rispettato gli adempimenti e che le fatture non giustificavano la contestazione; 3) violazione del bando perché, al più, si sarebbe potuta configurare una revoca parziale e non integrale; 4) violazione di regolamenti comunitari in materia di irregolarità e recupero dei fondi, assumendo che mancasse qualsiasi contestazione di irregolarità intenzionale o colposa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; il terzo perché non si confrontava con la ratio decidendi, essendo stata decisa una revoca integrale; il quarto perché introduceva questioni di fatto e questioni non specificamente dedotte nei gradi di merito, senza rispettare l'onere di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società beneficiaria del contributo. Ha confermato l'esito della sentenza d'appello, che aveva ritenuto legittima la revoca integrale dell'agevolazione disposta dall'ente finanziatore e aveva condannato la beneficiaria alla restituzione dell'intero importo erogato, oltre agli interessi. La Corte ha rilevato che le censure della ricorrente tendevano a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle risultanze del bando, attività non consentita in sede di legittimità; inoltre alcuni motivi non si confrontavano con la ratio decidendi o introducevano questioni nuove non specificamente dedotte nei gradi di merito. La ricorrente è stata altresì condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 1260/1999

    richiamato come disciplina generale dei fondi strutturali entro cui si collocava il bando agevolativo

  • Regolamento CE EURATOM n. 2988/95

    invocato dalla ricorrente per sostenere che solo irregolarità intenzionali o dovute a negligenza possano giustificare il recupero dell'agevolazione

  • Regolamento CE n. 70/2011

    invocato dalla ricorrente in tema di irregolarità e revoca di aiuti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

  • artt. 5, 8, 12.2 e 14 del bando

    le clausole del bando agevolativo richiamate nelle censure e nella decisione di revoca; la Corte d'appello ha ritenuto integrata la violazione delle prescrizioni sulla veridicità della dichiarazione e sulla soglia minima degli investimenti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura resta avulsa dal nucleo decisorio, è inammissibile.
  • Le questioni nuove, o non specificamente dedotte nei gradi di merito con indicazione del relativo atto processuale, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • In materia di revoca di contributi pubblici, la falsità della dichiarazione sostitutiva resa a supporto dell'agevolazione può essere valorizzata come violazione delle prescrizioni del bando, se la clausola richiede la veridicità della dichiarazione e non lascia margini a valutazioni discrezionali sull'incidenza dell'irregolarità.
  • Quando il giudice di merito accerta una revoca integrale dell'agevolazione, è inammissibile il motivo che si sviluppi solo sulla diversa ipotesi della revoca parziale senza censurare la decisione effettivamente adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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