Cassazione Penale, Ordinanza n. 08745/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di legge. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Il ricorso deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, al riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza d'appello era stata pronunciata in udienza con motivazione depositata nel termine indicato, il termine per ricorrere decorreva dalla scadenza di quel termine ed era spirato prima del deposito del ricorso. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'aumento di 15 giorni del termine per l'imputato giudicato in assenza, poiché il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato, circostanza che impedisce di considerarlo assente ai sensi della disciplina richiamata.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso quando il vizio, come la tardività, è immediatamente rilevabile.
art. 598-bis, comma 1, c.p.p.
indica che il giudizio di appello si è svolto nelle forme previste per la trattazione senza discussione orale, rilevante ai fini del calcolo dei termini per impugnare.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
prevede il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione nel caso considerato.
art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
stabilisce che il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione quando la sentenza è letta in udienza con motivazione successiva.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
l'aumento di 15 giorni del termine per l'impugnazione in caso di imputato giudicato in assenza non è applicabile nel caso esaminato.
art. 420, comma 2-ter, c.p.p.
esclude che l'imputato possa essere considerato assente nel procedimento quando il primo grado si è svolto con rito abbreviato.
art. 616 c.p.p.
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 61 n. 5 c.p.
aggravante oggetto di censura nel ricorso, ma non esaminata nel merito per la tardività dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è pronunciata con motivazione depositata successivamente, il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione, non dal deposito effettivo se questo avviene nei termini indicati.
- Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di impugnazione è inammissibile e può essere dichiarato de plano se il vizio risulta immediatamente percepibile dagli atti.
- L'aumento del termine per impugnare previsto per l'imputato giudicato in assenza non si applica se il procedimento di primo grado si è svolto con rito abbreviato, perché in tale ipotesi l'imputato non può essere considerato assente ai fini della disciplina processuale richiamata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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