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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1424/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dal 5/03/2012 al 30/04/2012 e dal 26/10/2012 al 25/04/2013 per il reato di cui all'art. 640 c.p.; la ricorrente era stata poi assolta con sentenze irrevocabili. Il ricorso in Cassazione contestava la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso l'indennizzo ritenendo che la ricorrente avesse tenuto condotte di colpa grave che avevano "dato causa" alla restrizione cautelare (in particolare: ruolo di rappresentante legale di Acquamare s.r.l. senza competenze, funzionamento a "catena" di subappalti, autoassegnazione di subappalti con la Peschiera Edilizia, ingiustificate discrepanze nei corrispettivi contrattuali e posizione soggettiva che appariva di "testa di legno"). La ricorrente denunciava carenza di nesso causale tra le sue condotte e l'adozione della misura e la non considerazione della assoluzione nel giudizio di riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta autonomamente, con parametri diversi dal giudizio di merito, se la condotta del richiedente abbia con dolo o colpa grave contribuito a creare l'apparenza della commissione di reato e quindi la causa della misura cautelare. La Cassazione ha ritenuto lineare e coerente la motivazione della Corte di appello che aveva elencato elementi (assenza di gara, ingresso di Acquamare nell'azionariato, differenze di corrispettivi non giustificate, cariche sovrapposte e subappalti tra società riconducibili, ecc.) e aveva concluso per un contegno gravemente colposo della Merlonghi, idoneo a ostare al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese (condanna alle spese non integralmente riportata nel testo, ma prevista dall'ordinanza).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; applicata nel senso che l'indennizzo può essere escluso se il detenuto ha contribuito con dolo o colpa grave a dar causa alla misura cautelare, valutando il nesso causale e la gravità della condotta

  • Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis) e giurisprudenza consolidata

    Principio per cui il giudice della riparazione valuta autonomamente tutti gli elementi probatori disponibili e può escludere il ristoro se emergono condotte di eclatante o macroscopica negligenza o simili, anche se il procedimento di cognizione ha poi assolto

  • Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)

    Conferma che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito e può giungere a conclusioni diverse sulla base dello stesso materiale probatorio sottoposto a parametri valutativi differenti

  • Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Individuazione della disciplina comune tra le ipotesi di ingiustizia della misura e del limite della non interferenzache esclude il ristoro quando il soggetto ha contribuito con la propria condotta alla restrizione cautelare

  • Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008 (Lafranceschina)

    Indicazione che, nei reati contestati in concorso, deve valutarsi se la condotta di un soggetto si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e in un comportamento logicamente contiguo a quella attività

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale di merito: l'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo se emerge che il soggetto ha contribuito con dolo o colpa grave a creare l'apparenza del reato
  • Per escludere l'indennizzo il giudice richiede la sussistenza di una condotta caratterizzata da "colpa grave" o da negligenza macroscopica che abbia un nesso causale apprezzabile con l'adozione della misura cautelare
  • Condotte extraprocessuali (es. conflitti di interesse, autoattribuzioni di subappalti, apparenze di "scatole vuote", discrepanze economiche ingiustificate) possono giustificare la negazione della riparazione se connotano un comportamento sinergico che ha determinato l'apparenza di illiceità
  • La semplice difficoltà difensiva nel fornire spiegazioni al momento dell'interrogatorio (es. per rogatoria) non impedisce al giudice della riparazione di valutare anche le omissioni o la mancata produzione documentale successiva: è importante fornire prove documentali chiare e tempestive
  • In situazioni analoghe è cruciale documentare e dimostrare l'autonomia decisionale, le competenze tecniche e giuridiche, la trasparenza delle procedure contrattuali (gare o motivazioni della mancata gara), la congruità dei corrispettivi e l'assenza di conflitti d'interesse per evitare che la condotta venga qualificata come colpa grave
  • Per chi chiede la riparazione è essenziale l'accurata produzione di documentazione e la tempestiva contestazione degli elementi che hanno determinato la misura; la mancata allegazione di documenti determinanti può indebolire il ricorso

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