Cassazione Penale, Sentenza n. 19941/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rescissione del giudicato proposta il 28/06/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 16/04/2019 (irrevocabile 10/06/2020). La Corte d'appello ha dichiarato l'istanza inammissibile perché presentata oltre il termine di 30 giorni dalla "conoscenza" rilevata come decorente dalla notifica dell'ordine di esecuzione (notificato il 14/03/2023). Il ricorrente contestava la tardività sostenendo che, in base alla modifica dell'art. 629-bis operata dal D.Lgs.150/2022, il termine di 30 giorni decorre dall'avvenuta conoscenza del contenuto della sentenza e non dalla notifica dell'ordine di esecuzione; deduceva anche violazione dell'art. 94-bis disp. att. per mancata traduzione dell'ordine di esecuzione e quindi impossibilità di comprenderne il significato non conoscendo l'italiano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e ha considerato il secondo assorbito. Ha applicato la disciplina transitoria dell'art. 89 del D.Lgs.150/2022, rilevando che la dichiarazione di assenza era intervenuta prima dell'entrata in vigore della nuova norma; perciò continua ad applicarsi la normativa previgente e la giurisprudenza consolidata che fa decorrere il termine ex art. 629-bis comma 2 dall'avvenuta notifica dell'ordine di esecuzione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen. (come modificato dal D.Lgs. 150/2022)
termine per la presentazione dell'istanza decorre "dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza" (modifica rispetto alla precedente formulazione che faceva riferimento alla conoscenza del procedimento)
La Corte riconosce la modifica normativa ma ritiene che, per i procedimenti nei quali la dichiarazione di assenza è intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto, continui ad applicarsi la disciplina previgente; quindi, nel caso concreto, il termine è stato correttamente fatto decorrere dalla notifica dell'ordine di esecuzione.
art. 94-bis, co.1, disp. att. cod. proc. pen.
Lamentata la mancata traduzione dell'ordine di esecuzione; tuttavia la questione non è risultata idonea a modificare l'esito del ricorso e, in ogni caso, va tempestivamente dedotta e provata. Nel caso concreto il motivo è stato assorbito.
art. 89 D.Lgs. 150/2022 (disposizione transitoria)
Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata gia' pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e' disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita' in appello e alla rescissione del giudicato
La disposizione determina che per i processi pendenti con pronuncia di procedersi in assenza anteriore all'entrata in vigore del decreto si applica la normativa previgente, con conseguente esclusione dell'effetto immediato della modifica dell'art. 629-bis.
Massime di principio
- Verificare sempre la data in cui è intervenuta la dichiarazione di assenza rispetto alla data di entrata in vigore del D.Lgs.150/2022: se l'assenza è precedente, si applica la disciplina previgente (termine decorre dalla notifica dell'ordine di esecuzione); se successiva, il termine decorre dall'avvenuta conoscenza effettiva della sentenza.
- La data di notifica dell'ordine di esecuzione è fondamentale: conservarne e produrne la prova e valutare tempestivamente la disponibilità di traduzione se il destinatario non comprende l'italiano.
- Eccezioni sulla mancata traduzione possono essere rilevanti ma devono essere dedotte tempestivamente e supportate da prove (es. richiesta di traduzione, documentazione sul mancato accesso al contenuto).
- In fattispecie pendenti al momento dell'entrata in vigore di modifiche legislative, analizzare le disposizioni transitorie che possono mantenere operativo il regime previgente.
- In ogni caso di rescissione del giudicato, agire con tempestività e documentare il momento in cui è avvenuta la effettiva conoscenza della sentenza per evitare problemi di decadenza.
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