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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15541/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi, con contestazione della regolarità delle notifiche degli atti presupposti e conseguente domanda di annullamento della pretesa tributaria. La CTR della Campania aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo invalide le notifiche perché l'Amministrazione non aveva prodotto le ricevute di ritorno delle raccomandate informative. L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo fosse tardivo o comunque inammissibile perché, dopo le cartelle e gli avvisi, erano state notificate tre intimazioni di pagamento non impugnate, con consolidamento della pretesa; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che per le cartelle notificate direttamente a mezzo posta e consegnate a un addetto alla casa non era necessaria la raccomandata informativa né, comunque, la prova della sua ricezione; 3) violazione dell'art. 138 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che alcune cartelle erano state consegnate direttamente a mani del destinatario, per cui non era richiesto alcun ulteriore adempimento; 4) violazione dell'art. 133 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., riguardo ad altre notifiche avvenute a persona di famiglia, deducendo che era sufficiente l'invio della raccomandata informativa, non essendone richiesta la prova della ricezione. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché relativo a una questione non trattata nel giudizio di merito e comunque nuova in cassazione, e ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi affermati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errato l'assunto della CTR secondo cui, per tutte le notifiche contestate, fosse necessaria la prova della ricezione delle raccomandate informative: per la notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo posta, quando il plico è consegnato ad addetto alla casa o direttamente al destinatario, si applica la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e non è richiesta la prova del ricevimento della raccomandata informativa; per gli avvisi di accertamento consegnati a persona di famiglia o ad altro soggetto equiparato, invece, è sufficiente la prova dell'invio della raccomandata informativa, non essendo necessaria la prova della ricezione.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo in relazione ad atti successivi non impugnati; la Corte non esamina nel merito la censura perché la considera nuova e non trattata in appello

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente sul tema della tempestività/ammissibilità dell'impugnazione; la Corte dichiara la censura inammissibile per novità

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    per la notifica delle cartelle esattoriali consente la notificazione diretta a mezzo posta; quando si usa questa modalità si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    per gli avvisi di accertamento tributari, pur rinviando al codice di procedura civile, richiede l'invio della raccomandata informativa anche quando la consegna avvenga a persona di famiglia o ad altro consegnatario diverso dal destinatario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma sull'onere probatorio; la Corte ne fa applicazione nel valutare la prova del perfezionamento delle notifiche e dell'invio/ricezione delle raccomandate informative

  • art. 138 c.p.c.

    invocato per sostenere che la consegna diretta al destinatario perfeziona la notifica senza ulteriori adempimenti

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione

  • art. 139, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per la disciplina della consegna a persona diversa dal destinatario e dell'invio della raccomandata informativa semplice

  • art. 7 legge n. 890/1982

    richiamato in relazione alla notifica postale a persona diversa dal destinatario; la Corte ribadisce che è sufficiente la raccomandata informativa semplice, non la prova della ricezione, salvo i casi diversi di irreperibilità

  • art. 8, comma 2, legge n. 890/1982

    menzionato nel confronto con l'ipotesi di irreperibilità, che è fattispecie diversa da quella della consegna a persona abilitata

  • art. 14 legge n. 890/1982

    "Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"

    la clausola di salvezza non esclude le forme semplificate di notifica previste per gli atti tributari dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dall'art. 60 d.P.R. 600/1973

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per la statuizione sulle spese nel giudizio di rinvio

  • art. 62, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato per la disciplina delle spese nel giudizio di legittimità e rinvio nel processo tributario

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di diritto che presuppongono accertamenti di fatto non compiuti nel merito; il ricorrente ha l'onere di dimostrare che la questione sia stata effettivamente prospettata nei gradi precedenti, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • Per le cartelle di pagamento notificate direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, l'atto si perfeziona secondo la disciplina del servizio postale ordinario e non è richiesta la prova della ricezione della raccomandata informativa, essendo sufficiente la consegna al destinatario o a soggetto abilitato previsto dalla legge.
  • Quando l'atto tributario è consegnato direttamente al destinatario, l'identità tra consegnatario e destinatario esclude la necessità di ulteriori formalità informative, perché la conoscenza dell'atto è assicurata dalla consegna stessa.
  • Per gli avvisi di accertamento notificati a persona di famiglia, addetto alla casa o soggetto equiparato, la notifica richiede l'invio della raccomandata informativa semplice, ma non anche la prova della sua ricezione, che non è prevista come adempimento essenziale.
  • È erroneo sovrapporre la disciplina dell'irreperibilità relativa a quella della consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario: si tratta di fattispecie distinte, con diversi presupposti e diversi oneri notificatori.
  • La clausola di salvezza contenuta nell'art. 14 della legge n. 890/1982 non impedisce l'applicazione delle procedure speciali e semplificate previste dalle norme tributarie per la notifica degli atti fiscali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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