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Sentenza

Sentenza n. 649/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Trani, Sez. Lavoro, n. 1358 del 13 giugno 2024, notificata in forma esecutiva in data 26 luglio 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso il medesimo Tribunale in data 6 maggio 2025

Giustizia amministrativa202500717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Trani, Sezione lavoro, n. 1358 del 13 giugno 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Trani, Sezione lavoro, notificata in forma esecutiva e successivamente passata in giudicato. Ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale, in particolare quanto al pagamento integrale delle somme riconosciute dalla sentenza del giudice del lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di un ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine, anche considerando che in casi analoghi il ritardo era stato ricondotto a carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite. Il TAR ha inoltre disposto l'invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata quale base processuale del ricorso per l'esecuzione del giudicato; accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice ha ordinato l'integrale esecuzione del titolo giudiziale entro un termine determinato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando dagli atti non risulta l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da una sentenza passata in giudicato, anche se il titolo è stato pronunciato dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
  • In presenza di un persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine perentorio determinato, comprensivo del pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata alla fase successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, qualora l'Amministrazione continui a non dare esecuzione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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