Ordinanza n. 1272/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 3822 del 25 novembre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 3822/2025, che ha dichiarato in parte improcedibili le domande di annullamento, accertato l’illegittimità dei provvedimenti sospensivi e accolto i motivi aggiunti contro il decreto dirigenziale relativo all’individuazione del responsabile della potenziale contaminazione
Esito
Favorevole al resistente (proprietaria del sito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Città Metropolitana di Milano ha appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 3822/2025 e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la riedizione del potere amministrativo relativo all’accertamento della responsabilità dell’inquinamento di un sito di proprietà di una società privata. Un precedente provvedimento negativo dell’amministrazione era stato annullato per difetto di istruttoria; successivamente l’amministrazione aveva sospeso il procedimento di individuazione del responsabile in attesa di indagini integrative e dell’aggiornamento delle determinazioni tecniche, quindi aveva nuovamente dichiarato di non poter ragionevolmente individuare il responsabile della potenziale contaminazione. Il TAR ha ritenuto incompleta l’istruttoria e ha accolto i motivi aggiunti. A sostegno della domanda cautelare, l’appellante ha dedotto un pregiudizio derivante dall’obbligo di riavviare per la terza volta il procedimento, nonostante le valutazioni già svolte dall’amministrazione e da una consulenza tecnica disposta in sede civile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che le allegazioni della Città Metropolitana non dimostrassero la sussistenza di pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dalla rinnovazione del procedimento amministrativo. Il riavvio dell’istruttoria non costituisce, di per sé, un danno cautelare irreparabile; inoltre, l’attività procedimentale può essere coordinata con il parallelo procedimento di bonifica, consentendo di utilizzare in modo coerente le risultanze delle indagini. La decisione non definisce il merito dell’appello e non si pronuncia sulla legittimità degli atti contestati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.
art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006
“attendere gli esiti delle indagini integrative da condursi in contraddittorio con l’Agenzia [regionale di protezione ambientale] e l’aggiornamento delle determinazioni di cui alla relazione tecnica ai sensi dell’ex art. 244 del d.lgs. 152/2006”
Richiamato dall’amministrazione quale base normativa per la sospensione del procedimento di individuazione del responsabile dell’inquinamento.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Richiamato dal TAR per procedere al solo accertamento dell’illegittimità degli atti, a seguito della dichiarazione della parte ricorrente circa l’interesse al giudizio.
art. 112 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda di nullità proposta nel giudizio di primo grado, respinta dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’obbligo di rinnovare un procedimento amministrativo non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’efficacia della sentenza; occorre dimostrare concretamente l’irreversibilità o la particolare gravità delle conseguenze.
- La rinnovazione dell’istruttoria amministrativa può essere coordinata con procedimenti amministrativi paralleli, quali il procedimento di bonifica, quando le rispettive indagini presentino elementi di possibile influenza reciproca.
- Le valutazioni già svolte dall’amministrazione o nell’ambito di una consulenza tecnica civile non escludono automaticamente la necessità di rieditare il potere amministrativo quando il giudice di primo grado abbia ritenuto incompleta l’istruttoria.
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