Cassazione Penale, Sentenza n. 31512/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
ABENI impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ravenna emessa in giudizio abbreviato, gli ha inflitto la pena di anni 4 mesi 8 di reclusione e euro 20.000 di multa per detenzione ai fini di spaccio di hashish (4,8 kg) e cocaina (597 gr) occultate nel veicolo. La difesa ha proposto tre motivi: (1) motivazione contraddittoria e illogica circa la consapevolezza del trasporto, lamentando che il giudice d'appello non ha considerato ricostruzioni alternative attestate dai rapporti di lavoro con il noleggiatore, da conoscenze pregresse e dalla consuetudine di prestare il trasporto; (2) violazione di legge e contraddittorietà per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'assenza di precedenti; (3) violazione del divieto di reformatio in pejus e illegittimità della misura degli aumenti per la continuazione alla luce del mutato quadro normativo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e generici, privi di critica specifica alla motivazione impugnata: la motivazione d'appello è stata ritenuta lineare e congrua e la rivalutazione dei fatti (ricostruzioni alternative) non rientra nel sindacato di legittimità in assenza di vizi logici o contraddizioni. Quanto al diniego dell'attenuante generica, la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento distrettuale richiamando la modifica dell'art. 62-bis (D.L. 92/2008 conv. L.125/2008) per cui la mera incensuratezza non basta; il giudice può valorizzare la gravità del fatto e l'offesa (quantitativo di droga). Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato infondato: la determinazione della pena è conforme ai principi richiamati dalla Corte Costituzionale (sent. 40/2019) e l'aumento per continuazione è stato mantenuto perché il reato satellite non risulta coinvolto da attenuanti che ne riducano il disvalore, quindi non è contraria al divieto di reformatio in pejus; complessivamente la pena è stata comunque ridotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90
Usato per fissare il minimo edittale di riferimento nella determinazione della pena; la Corte ha applicato il minimo previsto per il reato principale nella rideterminazione della pena.
Art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche) e modifica introdotta dal D.L. 23/05/2008 n.92, conv. con L. 24/07/2008 n.125
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui, dopo la riforma, la mera incensuratezza non è più sufficiente per ottenere la diminuente; il giudice può legittimamente negarla in assenza di elementi positivi di meritevolezza, valorizzando la gravità del fatto.
Art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, comprese la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Art. 597 c.p.
Richiamato come principio di riferimento nel controllo di ragionevolezza delle decisioni in tema di mantenimento degli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto non irragionevole il mantenimento dell'aumento quando il reato satellite conserva invariato l'offensività.
Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2019
sent. Corte Cost. 40/2019
Richiamata per i principi relativi alla determinazione della pena in sede di appello e ai limiti della reformatio in pejus; la Corte di Cassazione ha considerato corretta l'azione del giudice d'appello nel rideterminare la pena rispettando tali principi.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (esempi)
sez.U, n.8825/2016 (Galtelli); sez.3 n.44071/2014 (Papini); sez.4 n.32872/2022 (Guarnieri); sez.3 n.23055/2013 (Banic); sez.3 n.2233/2021 (Bianchi); sez.2 n.16995/2022 (Somma); sez.6 n.16239/2013 (Turone)
La Corte si è uniformata agli orientamenti di legittimità che delimitano il sindacato sulla valutazione dei fatti (ricostruzione alternativa non sufficiente) e sulle modalità di esclusione dell'attenuante generica, nonché sui criteri di valutazione della continuazione e della riparametrazione della pena.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in tema di responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha escluso l'assenza di colpa tale da impedire l'applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è la sede per riesaminare valutazioni fattuali e alternative ricostruzioni della vicenda: occorre individuare vizi di diritto o contraddizioni logiche nella motivazione per ottenere l'accoglimento.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la mera incensuratezza non basta per ottenere l'attenuante generica; il giudice può legittimamente negarla se emergono elementi che evidenziano la gravità del fatto o l'assenza di profili di particolare meritevolezza.
- Le censure generiche che propongono solo una ricostruzione alternativa dei fatti senza criticare specificamente la motivazione sono manifestamente infondate e portano all'inammissibilità del ricorso.
- La reformatio in pejus è disciplinata da limiti: la rideterminazione della pena in appello è possibile entro i parametri di legge e, quando il reato satellite non risulti coinvolto da attenuanti che ne riducano il disvalore, il relativo aumento per continuazione può essere mantenuto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è necessario valutare il rischio di tali conseguenze prima di proporre ricorso privo di argomentazioni precise.
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