Sentenza n. 5017/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: a) del silenzio-rigetto serbato dalla Commissione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in relazione al ricorso ex art. 45 D.Lgs. n. 443/1992, proposto dal ricorrente in data -OMISSIS-; b) del presupposto rapporto informativo per l'anno 2020 a firma del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (notificato al ricorrente in data 2 agosto 2022), con il quale gli è stato attribuito il giudizio di “mediocre”, con il punteggio di 40; c) di tutti gli atti rispetto ad essi presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rapporto informativo relativo all’anno 2020, con giudizio complessivo di “mediocre” e punteggio di 40, nonché silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo predisposto per l’anno 2020 e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 443/1992. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 146/2000, del principio di collegialità e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento, sostenendo che la valutazione fosse stata redatta dal solo Provveditore reggente, anziché dal comitato composto da tre dirigenti generali previsto dalla legge, e oltre il termine del 30 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 146/2000 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che il giudizio peggiorativo, rispetto ai precedenti giudizi di “ottimo”, fosse stato fondato in modo automatico sulla sospensione cautelare dal servizio e sulla pendenza di un procedimento penale, senza una concreta valutazione dell’attività svolta nel 2020, delle capacità professionali e dei singoli parametri della scheda. Ha inoltre evidenziato il contrasto con la valutazione positiva espressa dal superiore gerarchico per il medesimo anno, il diverso trattamento riservato ad altri colleghi coinvolti nella stessa vicenda penale e il successivo giudizio di “ottimo” ricevuto per il 2024 pur nella permanenza del procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il rapporto informativo relativo all’anno 2020 sia il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla composizione dell’organo valutatore, rilevando che l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 146/2000 prescrive la predisposizione della scheda da parte di un comitato composto da tre dirigenti generali, di cui almeno uno appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria. La collegialità non è una mera regola organizzativa, ma è funzionale alla completezza dell’istruttoria, all’obiettività, alla ponderazione e all’imparzialità della valutazione; pertanto, la redazione da parte del solo Provveditore reggente ha inciso sulla formazione del giudizio e ha reso illegittimo l’atto. Il TAR ha invece respinto la censura di tardività, qualificando il termine del 30 ottobre come ordinatorio o acceleratorio, poiché la legge non prevede né la perentorietà né una sanzione decadenziale o invalidante. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo. Il giudizio complessivo finale deve essere specificamente motivato, soprattutto quando peggiora precedenti valutazioni positive, e la motivazione non costituisce un elemento meramente formale. Nel caso concreto, l’unico riferimento alla sospensione dal servizio e al procedimento penale costituiva una formula stereotipata, priva di indicazioni sugli elementi dell’attività svolta nel 2020 che avrebbero inciso negativamente sui singoli parametri valutativi. L’Amministrazione aveva quindi operato un automatismo illegittimo, facendo discendere il giudizio “mediocre” dalla mera pendenza del procedimento penale, senza chiarire né la gravità dei fatti contestati né la loro concreta incidenza sul rendimento, sulle capacità professionali e sulle diverse voci della scheda. Il giudizio risultava inoltre contraddittorio rispetto alla valutazione estremamente positiva del superiore gerarchico per il medesimo anno, alla diversa valutazione di altri colleghi coinvolti nella stessa vicenda e al successivo giudizio di “ottimo” attribuito al ricorrente per il 2024. Il riferimento al clamore mediatico della vicenda, formulato soltanto in giudizio, è stato considerato motivazione postuma inammissibile. L’Amministrazione è stata obbligata a rinnovare la valutazione nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza ed è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146
La scheda di valutazione deve essere predisposta da un comitato composto da tre dirigenti generali, dei quali almeno uno appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria; il termine del 30 ottobre è previsto per la valutazione dell’anno precedente.
Il requisito della composizione collegiale dell’organo valutatore è essenziale e funzionale alla completezza dell’istruttoria, all’obiettività, alla ponderazione e all’imparzialità del giudizio. Il termine del 30 ottobre è invece ordinatorio o acceleratorio, non essendo prevista una sanzione decadenziale o invalidante per la sua inosservanza.
art. 44 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
Il giudizio espresso nel rapporto annuale si compone di parametri di giudizio con punteggio numerico, di un giudizio complessivo finale sintetico e della motivazione del giudizio finale sintetico.
La motivazione esplicativa del giudizio complessivo finale è un elemento sostanziale del rapporto informativo. Il giudizio sintetico deve indicare le ragioni che collegano il punteggio e le aggettivazioni alle qualità professionali, morali e culturali valutate.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il giudizio valutativo deve essere adeguatamente motivato, soprattutto quando determina un significativo peggioramento rispetto a precedenti valutazioni positive.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
La carenza della motivazione richiesta dalla disciplina dei rapporti informativi non è un vizio meramente formale suscettibile di essere degradato a irregolarità non invalidante.
art. 45 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
Prevede il ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo; nel caso concreto il silenzio-rigetto formatosi su tale ricorso è stato annullato insieme all’atto valutativo presupposto.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha richiamato d’ufficio un precedente giurisprudenziale ritenuto pertinente sulla necessità della motivazione del giudizio complessivo nei rapporti informativi.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce la redazione di una scheda valutativa a un organo collegiale, la collegialità costituisce una garanzia sostanziale di completezza istruttoria, obiettività, ponderazione e imparzialità; la valutazione redatta da un solo componente o da un organo diverso da quello previsto è illegittima.
- Il termine previsto per la conclusione di un procedimento amministrativo non è perentorio e la sua violazione non comporta, da sola, l’illegittimità dell’atto tardivo se la legge non prevede espressamente la perentorietà del termine o una sanzione decadenziale o invalidante.
- Il giudizio complessivo contenuto in un rapporto informativo deve essere accompagnato da una motivazione effettiva, capace di spiegare il collegamento tra i punteggi attribuiti, le singole qualità valutate e l’esito finale; formule generiche o stereotipate non soddisfano tale obbligo.
- Quando una valutazione peggiora sensibilmente rispetto a precedenti giudizi positivi, l’Amministrazione deve fornire una motivazione particolarmente puntuale, indicando gli elementi concreti dell’attività svolta che giustificano il mutamento valutativo.
- La mera pendenza di un procedimento penale o la sospensione cautelare dal servizio non possono determinare automaticamente un giudizio professionale negativo: l’Amministrazione deve accertare e motivare la concreta incidenza dei fatti contestati sul rendimento, sulle capacità e sui singoli parametri oggetto di valutazione.
- La motivazione del provvedimento valutativo deve risultare dagli atti del procedimento e non può essere sostituita da giustificazioni formulate per la prima volta nel processo.
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