Sentenza n. 414/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2173 del 2025: - per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2035/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 17/07/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per ARRAS MIRIAM dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; b) per BONVISSUTO MELANIA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, c) per BRUNO OLIVA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; d) per CORDARO LUCIA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; e) per MAULÀ PINA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; f) per RICCOBONO DAMIANA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; g) per ZARBO MARIA ALESSIA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2467 del 2025: - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1538/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 05/06/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per BRUNELLO STEFANO dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; b) per CISTERNA BARBARA KAY: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, c) per FARCAS IULIANA: dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; d) per GIULIANO GABRIELLA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; e) per MEOLI ROLANDO: per l'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 500,00; f) per NICOLÒ VIOLETTA: per l'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 500,00, g) per PICCINA DANIELA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, h) per VELLA LIANA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;. quanto al ricorso n. 2565 del 2025: - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 439/2024 resa dal Tribunale di Asti in data 06/11/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per CERVO GLORIA per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 e 2024/2025 sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; b) per CHICCO MONICA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, c) per DEFINA MICHELINA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2018/2019, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; d) per RASPANTI SIGISMUNDA CARMELITA: per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00; e) per STRAMANDINOLI MARIAGRAZIA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 2812 del 2025: - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 3402/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 17/12/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per ALESSIA ARCIPRETE dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; b) per ARPOSIO GIULIA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, c) per ARRAS SALVATORE ANGELO: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; d) per CASALIS ELIANA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; e) per FALCONE SONIA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; f) per MORSELLI CINZIA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; g) per SCHIAVO ELENA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario di Torino e del Tribunale di Asti relative all'accredito del beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto quattro ricorsi per ottenere l'ottemperanza di sentenze del Tribunale di Torino e del Tribunale di Asti, che avevano riconosciuto in loro favore il beneficio economico di euro 500,00 annui sulla carta elettronica del docente per specifici anni scolastici. Nei ricorsi era stato chiesto di ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'accredito delle somme spettanti e, in caso di ulteriore inadempimento, di nominare un commissario ad acta. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e caratterizzati da identità di motivazione e dispositivo, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni. Prima della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dichiarato che l'amministrazione aveva adempiuto a quanto statuito nei titoli giudiziali oggetto dell'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha riunito i quattro ricorsi e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha dato esecuzione alle sentenze poste a fondamento delle domande di ottemperanza. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né adottato un ulteriore ordine sostitutivo. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso il Ministero è stato condannato a rifondere euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento dell'amministrazione nelle more del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- Ricorsi distinti con identità di difensore, motivazione e dispositivo possono essere riuniti per esigenze di trattazione e redazione del provvedimento, purché la riunione non alteri l'autonomia delle singole decisioni né incida sulla distinta liquidazione delle spese.
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