Cassazione Civile, Ordinanza n. 09245/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità non corrisposte dalla datrice di lavoro, non assoggettabile a fallimento. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provata, nei termini richiesti per l'intervento del Fondo, l'insufficienza delle garanzie patrimoniali della datrice di lavoro: la lavoratrice, pur munita di titolo esecutivo, aveva prima avviato un pignoramento mobiliare, poi rinunciato alla procedura lasciandone decorrere l'efficacia, e solo successivamente aveva esperito un nuovo tentativo esecutivo rimasto infruttuoso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 80 del 1992, art. 1, anche in relazione alla Direttiva 80/987/CEE, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato ostativa la rinuncia/sostanziale abbandono del primo pignoramento e avesse così addossato alla lavoratrice gli effetti negativi della tempistica scelta per chiedere l'intervento del Fondo; secondo la ricorrente, tale condotta non poteva essere qualificata come carenza di diligenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, per ottenere la tutela del Fondo di garanzia nei crediti di lavoro quando il datore non sia fallibile, il lavoratore deve aver esperito in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, un'esecuzione forzata, salvo prova dell'esistenza di altri beni aggredibili. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto insindacabile l'accertamento della Corte d'appello sulla mancanza di diligenza della lavoratrice, la quale aveva lasciato decorrere i termini di efficacia del pignoramento, precludendosi la possibilità di soddisfarsi direttamente sul patrimonio del debitore; tale condotta passiva rendeva irrilevante il successivo esito negativo del nuovo pignoramento. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.lgs. n. 80 del 1992, art. 1
La tutela del Fondo di garanzia è azionabile solo se il lavoratore abbia previamente esperito in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, l'esecuzione forzata, salvo l'esistenza di altri beni aggredibili.
Direttiva 80/987/CEE
È richiamata come parametro interpretativo della disciplina del Fondo di garanzia a tutela dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore non fallibile.
L. n. 297 del 1982, art. 2
Individua il presupposto dell'intervento del Fondo di garanzia, ossia l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro per la realizzazione del credito.
art. 497 c.p.c.
Viene valorizzato per affermare che lasciare decorrere inutilmente i termini di efficacia del pignoramento integra una condotta passiva e non diligente del creditore.
art. 380 bis 1 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
È richiamato per la declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per accedere al Fondo di garanzia per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro non fallibile, il lavoratore deve dimostrare di avere esperito un'esecuzione forzata seria e adeguata, ancorché infruttuosa, salvo che risulti l'esistenza di altri beni utilmente aggredibili.
- La prova dell'insufficienza patrimoniale del debitore non è integrata quando il creditore, senza giustificazione, faccia venir meno l'efficacia del pignoramento o non coltivi con diligenza l'azione esecutiva disponibile.
- L'eventuale successivo esito negativo di un nuovo tentativo esecutivo non sana la precedente condotta negligente del creditore, se questa ha impedito o reso più difficile la soddisfazione coattiva del credito.
- L'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla diligenza del creditore nell'esecuzione forzata è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non per una diversa lettura del materiale istruttorio.
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