Sentenza del 08/02/2017 n. 3340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate in relazione a un avviso di accertamento Irpef per l'anno 1997. L'accertamento riguardava redditi di partecipazione attribuiti al contribuente quale socio di una società di fatto operante nella raccolta di scommesse su eventi sportivi tramite un'agenzia Internet point. I motivi di ricorso contestavano: l'errata applicazione dell'accertamento unitario nei confronti delle società; la ricostruzione indiretta del reddito societario sulla base dei conti correnti dei soci; e l'inclusione delle operazioni bancarie tra le componenti positive di reddito ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha dichiarato il difetto di legittimazione sostanziale e processuale del Ministero dell'economia e delle finanze, poiché, dal 1° gennaio 2001, la legittimazione passiva esclusiva spetta all'Agenzia delle Entrate. I tre motivi principali sono stati dichiarati inammissibili perché non indicavano la specifica previsione dell'art. 360, comma 1, c.p.c. sulla quale si fondavano e non contenevano il necessario quesito di diritto, richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. ratione temporis. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, c.p.c.
I motivi del ricorso per cassazione devono essere ricondotti a una specifica ipotesi di censura prevista dalla norma. La mancata indicazione della disposizione applicabile contribuisce all'inammissibilità del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Per i ricorsi relativi a provvedimenti pubblicati nel periodo di applicazione della norma, ciascun motivo doveva concludersi con un quesito di diritto oppure, nel caso di vizio motivazionale, indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni della carenza motivazionale. L'inosservanza comporta l'inammissibilità.
Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973
La norma disciplina l'utilizzabilità delle risultanze dei conti bancari nell'accertamento tributario; nel caso concreto, però, la Corte non ha esaminato nel merito la contestazione, avendo dichiarato inammissibili i motivi per carenze formali.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., imponendo i requisiti formali relativi al quesito di diritto e all'indicazione del fatto controverso nei ricorsi per cassazione.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47, lett. d), e 58
La legge ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c., ma la disposizione continuava ad applicarsi ai ricorsi relativi a provvedimenti pubblicati nel periodo indicato dalla disciplina transitoria. La sentenza impugnata era stata pubblicata prima del 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare rigorosamente i requisiti formali e di specificità previsti dalla legge: ogni motivo deve indicare la precisa ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. e, quando applicabile, contenere il quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso.
- La Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare la fondatezza delle contestazioni tributarie sostanziali, se il ricorso è carente sotto il profilo formale.
- Quando il provvedimento impugnato risale a un periodo soggetto a una disciplina processuale precedente, occorre verificare la normativa applicabile ratione temporis, anche se la norma è stata successivamente abrogata.
- Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei giudizi tributari la legittimazione passiva spetta ordinariamente all'Agenzia, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze non è normalmente legittimato per gli atti dell'amministrazione finanziaria periferica.
- La soccombenza processuale comporta normalmente la condanna alle spese, salvo diversa decisione motivata del giudice.
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