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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20938/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva condannato l'imputato per violenza sessuale ai danni della ex compagna, ritenendo applicabile la circostanza attenuante della minore gravità del fatto e operando il bilanciamento con l'aggravante contestata. Il ricorso del pubblico ministero ha censurato tale qualificazione attenuata, sostenendo che la motivazione fosse illogica e in violazione di legge: la condotta, secondo il ricorrente, non poteva essere considerata di minore gravità perché consistita in coercizione fisica e sopraffazione meccanica della vittima, impossibilitata a reagire per la sproporzione di forza e peso dell'imputato; inoltre, il giudice di merito avrebbe attribuito rilievo improprio al contesto relazionale pregresso e al fatto che in precedenti occasioni la persona offesa avesse acconsentito a rapporti sessuali, nonché al mancato ricorso della vittima a reazioni più vigorose o all'urlo per la presenza del figlio minore nella stanza. La parte imputata ha chiesto la conferma della decisione di primo grado, mentre la parte civile ha depositato conclusioni e nota spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., rinviando per nuovo giudizio sul punto a un'altra sezione del Tribunale di Palermo, cui ha demandato anche la liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile. La Corte ha ritenuto illogica la motivazione del giudice di merito perché, a fronte di condotte sessuali realizzate con penetrazione digitale, imposizione di sesso orale e rapporto completo contro la volontà della vittima, in presenza del figlio minore e con reiterati tentativi di divincolarsi, non era coerente ravvisare un disvalore complessivo contenuto. Ha inoltre escluso che la mancanza di brutalità, o i precedenti consensi della vittima per quieto vivere, possano da soli fondare la minore gravità.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    La circostanza attenuante della minore gravità richiede una valutazione complessiva del fatto, centrata sulla minore lesività concreta della condotta rispetto al bene giuridico tutelato; non basta l'assenza di brutalità, ma occorre che il disvalore complessivo dell'azione sia effettivamente contenuto.

  • art. 609-ter c.p.

    Aggravante contestata in relazione alla commissione del fatto nei confronti di persona legata da relazione affettiva e in presenza del figlio minore; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma ne prende atto nel quadro del bilanciamento operato dal giudice di merito.

  • art. 61 n. 11 quinquies c.p.

    Norma richiamata nel capo d'imputazione come aggravante contestata; dal testo non emerge una specifica elaborazione interpretativa autonoma da parte della Corte.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamo finale alla necessità di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della minore gravità nei reati sessuali si applica solo quando, valutati complessivamente mezzi, modalità esecutive, grado di compressione della libertà sessuale, condizioni della vittima, reiterazione o occasionalità delle condotte e consistenza del danno, il fatto presenti un disvalore concretamente contenuto.
  • Ai fini della minore gravità non è sufficiente valorizzare la mera assenza di brutalità della condotta: occorre che l'intero episodio, considerato in tutte le sue componenti, esprima una offensività ridotta rispetto al modello tipico del reato.
  • La presenza di elementi relazionali pregressi o di precedenti consensi della persona offesa non integra di per sé un indice di minore gravità, se non è spiegato in che modo tali elementi riducano il disvalore del fatto specificamente contestato.
  • In presenza di condotte sessuali imposte con sopraffazione fisica, impossibilità di reazione efficace e pluralità di atti sessuali contro la volontà della vittima, la qualificazione del fatto come di minore gravità richiede una motivazione particolarmente rigorosa e coerente con i dati fattuali accertati.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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