Sentenza n. 10961/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del giudizio collegiale di inidoneità, della valutazione negativa, e dei giudizi individuali negativi, tutti espressi dalla Commissione per il Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia (Bando D.D. 2175/2018), insediata a seguito della sentenza TAR Lazio n. 7380, del 5 maggio 2023, in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1 – Ecologia (Bando D.D. 2175/2018), comunicati l’1 dicembre 2023, nonché di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio collegiale di inidoneità, valutazione negativa e giudizi individuali negativi della nuova Commissione per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia, adottati in riedizione della valutazione annullata dal TAR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia nel settore 05/C1 Ecologia ed era stata giudicata non abilitata per la scarsa attinenza della produzione scientifica al settore. Dopo l'annullamento del precedente giudizio per difetto di motivazione e l'ordine di nuova valutazione da parte di una diversa commissione, la nuova commissione ha confermato l'esito negativo. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria, sostenendo che gli studi sui microorganismi fossero ricompresi nella declaratoria normativa dell'ecologia, la quale menziona i cicli biogeochimici e il ruolo dei microrganismi, e che anche zoologia, anatomia comparata, biochimica e biologia molecolare fossero materie pertinenti. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, sostenendo che la commissione avesse riproposto una motivazione tautologica e non avesse spiegato le ragioni della non congruità delle pubblicazioni né quelle del giudizio negativo sulla posizione autorale, anche in contrasto con il precedente giudizio, poi annullato, che aveva riconosciuto alla candidata un ruolo di primo piano in metà delle pubblicazioni. La ricorrente aveva inoltre richiamato la precedente sentenza del TAR, prospettando profili di violazione o elusione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente qualificato la domanda come azione di annullamento, escludendo la conversione in giudizio di ottemperanza. Il riferimento alla precedente sentenza è stato ritenuto funzionale a sostenere l'illegittimità del nuovo giudizio e non a invocarne l'esecuzione. Il Collegio ha comunque rilevato che, anche ove si fosse configurata un'iniziativa di ottemperanza, il nuovo giudizio non avrebbe violato o eluso il giudicato, poiché la nuova commissione ha svolto una valutazione differenziata rispetto a quella annullata. La declaratoria del settore 05/C1 riguarda lo studio delle relazioni degli organismi con l'ambiente e, in particolare, il ruolo degli organismi negli ecosistemi. I giudizi individuali hanno indicato sia i lavori ritenuti attinenti, riguardanti ad esempio bioaccumulo, contaminanti nella rete trofica, ecotossicologia e trattamento delle acque reflue, sia le ragioni della non attinenza degli altri lavori, con riferimento alla mancanza di temi e ipotesi relativi ai livelli di organizzazione delle popolazioni, comunità ed ecosistemi. Il TAR ha ritenuto che la commissione avesse valutato il contenuto specifico delle pubblicazioni in rapporto alla declaratoria e che le motivazioni, pur sintetiche, fossero sufficienti, prive di errori di fatto e logicamente coerenti. Ha respinto la tesi secondo cui ogni materia o macro-ambito utilizzato nell'ecologia sarebbe automaticamente interdisciplinare e pertinente: l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.m. n. 120/2016 richiama le tematiche interdisciplinari pertinenti, sicché la rilevanza deve essere valutata in relazione all'oggetto specifico delle pubblicazioni. Anche l'utilizzo di tecniche di biologia molecolare non dimostra, di per sé, l'interdisciplinarietà o l'attinenza al settore. La censura relativa alla posizione autorale è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse, poiché la scarsa attinenza della produzione scientifica costituisce ragione autonoma e sufficiente per il mancato conseguimento dell'abilitazione. Il ricorso è stato quindi in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, c.p.a.
il secondo comma dell’art. 32 c.p.a. richiede il riscontro dei presupposti per procedere alla conversione
La conversione dell'azione richiede una rigorosa verifica dei relativi presupposti e, almeno, l'individuabilità di una volontà della parte diretta a proporre l'azione risultante dalla conversione.
artt. 34, comma 1, e 41, comma 1, c.p.a.
il processo amministrativo è retto dal principio della domanda
Il giudice non può riqualificare o convertire l'azione contro la volontà espressa o chiaramente ricostruibile della parte, sostituendosi al titolare della domanda.
art. 4, comma 1, lett. a), d.m. n. 120/2016
alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di materie interdisciplinari ad esso pertinenti
La valutazione della coerenza delle pubblicazioni deve riguardare il loro oggetto specifico in rapporto alle tematiche del settore e alle sole tematiche interdisciplinari pertinenti, non a interi macro-ambiti autonomi né al semplice impiego di tecniche appartenenti ad altre discipline.
allegato B, d.m. n. 855/2015
Capitoli basilari dell'ecologia sono: ... flusso di energia negli ecosistemi, cicli biogeochimici e ruolo in essi svolto dai microrganismi
La declaratoria del settore 05/C1 individua nell'oggetto dell'ecologia lo studio delle relazioni degli organismi con l'ambiente e del loro ruolo negli ecosistemi; l'attinenza delle pubblicazioni deve essere verificata in concreto rispetto a tale oggetto.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il giudice può qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, ma non può convertire o riqualificare l'azione in contrasto con la volontà espressa o chiaramente ricostruibile dagli atti della parte, poiché vige il principio della domanda.
- Nella riedizione del potere conseguente all'annullamento di una valutazione, il nuovo provvedimento non viola né elude il giudicato quando affronta il medesimo oggetto con una motivazione concretamente diversa e colma il deficit motivazionale rilevato nella precedente decisione.
- Ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale, l'attinenza delle pubblicazioni al settore concorsuale deve essere valutata in relazione al contenuto specifico degli studi e alla declaratoria del settore, non sulla base della mera riconducibilità dell'attività scientifica a discipline o macro-ambiti genericamente collegati.
- Il riferimento normativo alle materie interdisciplinari pertinenti non rende automaticamente rilevanti tutte le discipline i cui concetti o tecniche siano utilizzati nel settore di riferimento; l'interdisciplinarietà deve emergere dall'oggetto specifico della pubblicazione e dalla sua effettiva attinenza alle tematiche del settore.
- Quando la scarsa attinenza della produzione scientifica costituisce una ragione autonoma e sufficiente per negare l'abilitazione, è improcedibile per carenza di interesse la censura relativa ad altri profili valutativi, come la posizione autorale nelle pubblicazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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